Il concetto di disponibilità di un altro atto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990
Il TAR si sofferma sull'interpretazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.
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