Il TAR Campania precisa che la prostituzione ai fini del lucro personale è una attività lecita

07 Lug 2014
7 Luglio 2014

Segnaliamo la sentenza del TAR Campania, Sezione Distaccata di Salerno – Sezione 2^ , n. 1142 del 2014.

  

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Una prostituta extracomunitaria in data 10 aprile 2013, alle ore 20,25, veniva  sorpresa dalla Polizia Municipale di Salerno mentre esercitava attività di meretricio sulla pubblica via. Per tali motivi, il Questore di Salerno, con il provvedimento impugnato emesso l’11.04.2013, inibiva alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Salerno per la durata di un anno, se non con preventiva autorizzazione.

 La straniera insorgeva avverso il menzionato provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone il rigetto. In particolare veniva contestata la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e degli artt.  1 e 2 del d.lgs. 159/2011 e degli artt. 1 e 2 della L. 1423/1956, perché la misura di prevenzione  applicata, oltre che essere lacunosa nella motivazione , presupponeva la commissione  di reati che offendono o mettono  in pericolo l’integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità , mentre la ricorrente non avrebbe commesso , a suo dire, alcun reato. Inoltre nel provvedimento del Questore non si era provato in concreto il requisito della pericolosità sociale.

 Il giudizio concerneva il suddetto  provvedimento emesso dal questore di Salerno  ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011, perché la ricorrente, appunto, esercitava attività di meretricio sulla pubblica via ed in quanto la stessa era stata considerata soggetto pericoloso per l’integrità fisica e morale per i minorenni, nonché per la salute, la sicurezza e tranquillità pubblica.

 Ai sensi del suddetto art. 2 del suddetto D.lgs., qualora tali soggetti siano pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori  dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarveli con provvedimento motivato e con foglio di via  obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale si sono allontanati

 Il TAR, però,  ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio ha condiviso, considera la prostituzione ai fini del lucro personale una attività lecita ancorchè immorale. In astratto essa può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando essa è esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l’addescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico , e simili.

 Il Giudice ha inoltre rilevato che l’allontanamento  con foglio di via obbligatorio non è, tuttavia, lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione  e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita  dell’interessata, onde desumere l’apprezzabile possibilità che la stessa sia incline alla commissione  di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Di certo tale pericolo non può identificarsi con il mero pericolo per la circolazione stradale ( cfr., T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. I^, 14/02/2014, n. 282).

 Ne consegue, quindi, che il giudizio, che legittima l’ordine di rimpatrio con il foglio di via obbligatorio, deve essere compiuto in relazione a modalità comportamentali attribuibili direttamente all’interessata dalle quali si possa indurre un pericolo per l’integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza, non essendo invece sufficiente a tal fine il mero esercizio della prostituzione  (cfr., Consiglio di Stato, sez. III^, 05/10/2011, n. 5479).

 Il Questore di Salerno ha motivato il suo provvedimenmto con la considerazione che la ricorrente “con atteggiamenti inequivocabili ai fini della prostituzione, esercitava  attività di adescatrice sulla pubblica via, contrattando ovvero concordando prestazioni sessuali a pagamento con i conducenti delle auto che si fermavano nei suoi pressi con ciò creando intralcio alla circolazione veicolare, e grave pericolo per gli altri  utenti in transito, a causa della fermata improvvisa dei veicoli”.

 Il T.A.R. ha dato ragione alla ricorrente evidenziando che il provvedimento impugnato è illegittimo perché non fa una corretta applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, annullando il provvedimento del Questore di Salerno in quanto la motivazione del suo provvedimento non ha soddisfatto i parametri richiesti e su riportati per l’emissione del provvedimento in parola.

 Inoltre il Questore si è affidato a motivazioni stereotipate ritenendo il comportamento della ricorrente pericoloso “per l’integrità fisica e morale per i minorenni, nonché per la salute, sicurezza e tranquillità pubblica” senza fornire alcun elemento concreto in proposito.

avv. Gianmartino Fontana

Prostituzione Sentenza TAR Campania

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