L’A.P. sul soggetto competente alla verifica dell’anomalia dell’offerta in una gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa

23 Gen 2013
23 Gennaio 2013

Le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, si articolano in una serie di fasi finalizzate all’aggiudicazione a favore del soggetto miglior offerente, selezionato sulla base di criteri legislativamente stabiliti negli articoli 81 e 84 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che sono il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicati nella delibera a contrarre e nel bando o lettera di invito.

Nella dinamica procedimentale volta all’aggiudicazione può accadere che l’offerta presentata dal partecipante alla gara appaia anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste nel bando e cioè apparentemente troppo gravosa per l’offerente e molto conveniente per la P.A..

Ciò potrebbe suscitare il sospetto della scarsa serietà dell’offerta o di una non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, laddove, l’offerta anomala, non consente di assicurare il conseguimento di un profitto anche se, occorre dirlo, non sempre un’offerta che consente un maggiore risparmio per la P.A. corrisponde ad una non esatta esecuzione della commessa pubblica.

Per superare le diffidenze che la presentazione di offerte a primo impatto anomale impone, il Codice dei contratti pubblici prevede la verifica di congruità dell’offerta volta a verificare la sostenibilità, l’attendibilità e reale convenienza.

L’obbiettivo di fondo è contemperare  due opposte esigenze: da un lato la convenienza della P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e dall’altro evitare l’esecuzione della prestazione al di sotto di un limite dettato dalle leggi del mercato a discapito di una corretta prestazione contrattuale con effetti distorsivi, tra l’altro anche sulla concorrenza.

Ma nell’ambito di una gara di appalto da aggiudicare, poniamo, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la presentazione delle offerte e l’apertura delle buste chi procede ad individuare la cosiddetta soglia di anomalia?

A tal proposito gli operatori del diritto, prima dell’intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, davano due risposte differenti.

Un primo filone individuava in capo alla commissione aggiudicatrice, costituita ex art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, la competenza esclusiva ad effettuare ogni attività (tecnico – discrezionale) di carattere valutativo.

Un secondo filone riteneva che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) potesse verificare l’anomalia personalmente ovvero delegare a ciò la commissione aggiudicatrice.

Questa seconda risposta è stata condivisa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 36/2012 che ha statuito come nelle gare d’appalto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante.

Infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121 del d.P.R. n. 207/2010 è attribuita al responsabile del procedimento la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procede personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.

Con tale decisione la Plenaria ha respinto l’appello di una associazione temporanea di imprese altoatesina e confermato la sentenza di primo grado n. 193/2010 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, che aveva abbracciato il secondo filone interpretativo maggiormente aperto a valorizzare il ruolo del R.U.P. nella funzione di verifica e supervisione sull’operato della commissione.

Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

adunanza plenaria 36 del 2012

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