La diffida in materia ambientale non necessita della comunicazione di avvio del procedimento
Il T.A.R. Milano si occupa degli scarichi inquinanti e chiarisce che la diffida a rispettare determinati parametri inquinanti, ex art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, non deve essere proceduta da una distinta e formale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990. La diffida de qua, infatti, funge anche da comunicazione amministrativa. Analoghe considerazioni valgono altresì per l’effettuazione dei prelievi e per le relative analisi.
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