L’impossibilità di usare una strada non equivale alla sua sdemanializzazione tacita

13 Nov 2013
13 Novembre 2013

Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5207 del 2013: "15. Occorre premettere che la natura giuridica ed il tracciato della strada vicinale, corrente nel punto in cui era stato realizzato un dislivello ed un muro di contenimento, sono già stati oggetto di accertamento incidentale nella sentenza n. 57/2005 del Tar Umbria , in virtù della quale una precedente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi è stata annullata esclusivamente per un vizio procedimentale. Con la richiamata decisione, il Tar ha anche accertato l’irrilevanza del rilascio della concessione edilizia n. 10637/2001 e del protratto non uso della strada vicinale ai fini di un’eventuale sdemanializzazione tacita. In questa sede il Collegio non può che ribadire i consolidati principi secondo cui sia il disuso protratto nel tempo che l’inerzia della pubblica amministrazione nella cura della strada o nell’intervento volto ad impedire l’occupazione o l’uso da parte di privati incompatibile con l’uso pubblico non sono sufficienti a dimostrare l’intervenuta tacita sdemanializzazione, che ricorre solo allorquando, pur in assenza di un formale provvedimento di cessazione della demanialità, la volontà dell’Amministrazione risulti comunque da fatti concludenti e da circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico (cfr. Cons. St., Sez. V, 30.11.2011, n. 6338; Sez. VI, 9.2.2011, n.868; Sez. IV, 7.9.2006, n. 5209, Sez. V, 1.12.2006, n. 7081). Tali non possono essere considerati l’ autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia in variante del 31.12.2002, riguardanti opere insistenti su area ben più vasta di quella interessata dal passaggio della strada vicinale e dall’erezione del muro, che non dimostrano una manifestazione tacita , ma inequivoca della volontà di rinuncia alla funzione pubblica del tratto stradale. 16. Tanto è sufficiente a dimostrare anche l’infondatezza dell’ultimo motivo d’appello, con il quale si fa valere l’effettiva impossibilità di esercizio dell’uso pubblico come causa di estinzione del diritto, dato che la mera inidoneità temporanea all'originaria funzione appare irrilevante ai fini della cessazione della demanialità del bene. 17. Dall’inidoneità dei suddetti titoli edilizi a superare il divieto di occupazione della strada vicinale discende l’insussistenza di un obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione in ordine a tale punto e, conseguentemente, l’infondatezza anche del relativo motivo d’appello".

sentenza CDS 5207 del 2013

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