Quando cessano per il concessionario gli obblighi della gestione post operativa di una discarica?

24 Lug 2014
24 Luglio 2014

Se la Provincia proroga di 15 anni la fase della gestione post operativa di una discarica, gli obblighi di gestione gravano sul concessionario (con convenzione peraltro scaduta) o sul Comune proprietario della discarica?

Il TAR Veneto, nella sentenza n. 1050 del 2014, precisa che gli obblighi rimangono in capo al vecchio concessionario, in forza di alcune clausole della convenzione.

Scrive il TAR: "Premesso che la mancata impugnazione della delibera della Giunta Provinciale rende intangibile la determinazione di proroga della fase di gestione post chiusura per almeno ulteriori 15 anni, atteso il perdurare della produzione di percolato e di bio-gas, deve condividersi la difesa del Comune laddove richiama il disposto dell'articolo 9 della convenzione, in tema di esercizio della discarica, in particolare ove vien detto che la concessionaria si obbliga a esercitare la discarica in conformità alle prescrizioni limiti e disposizioni che potranno essere contenute nei provvedimenti regionali o provinciali adeguandosi in ogni tempo ed entro i termini stabiliti alle eventuali nuove normative o prescrizioni. Ma se anche potesse sostenersi che tale previsione sia sempre contenuta nel torno temporale regolato dall'articolo 3 della convenzione, la domanda va respinta in quanto l'articolo 13 del decreto legislativo 36 del 2003 prevede che il gestore della discarica sia responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e3: nella gestione dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati tempi modalità e criteri e le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione e dai pieni di gestione operativa, post operativa e di ripristino ambientale… la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. Il venir meno della convenzione non fa dunque cessare ex se la condizione di gestore della discarica in capo alla ricorrente, dato che alla  scadenza della convenzione l'obbligo della concessionaria stessa è quello della riconsegna dell'area, essendo ormai ultimata la ricomposizione ambientale, mentre, per effetto della disposta proroga, anche tale ricomposizione deve essere oggetto della proposta elaborata dal gestore e dal soggetto autorizzato all'esercizio della discarica. La mancata impugnazione della delibera della Giunta provinciale, infine impedisce anche la cognizione della legittimità della delibera di proroga sotto il profilo della eventuale mancata individuazione dei fondi per la gestione post operativa".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 1050 del 2014

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