La sopraelevazione costituisce una nuova costruzione

13 Nov 2014
13 Novembre 2014

La Corte d’Appello di Venezia conferma che la sopraelevazione costituisce una nuova costruzione e, dunque, deve rispettare la distanza dai confini prevista dall’art. 873 c.c. o quella maggiore prevista dai regolamenti comunali.

Nella sentenza n. 2430 del 04 novembre 2014 si legge: “va premesso che nell’ambito delle opere edilizie la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistono e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanza vigente al momento della medesima (Cass. Sez. Un., ord. n. 21578 del 19/10/2011).

Si è, infatti, precisato che in tema di opere edilizie, qualora siano venute meno, per eventi naturali o per demolizione, le preesistenti strutture edilizie, di ha “mera ricostruzione” se l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle strutture precedenti, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro; in presenza di tali aumento, si verte, invece, in ipotesi di “ nuove costruzioni”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (Cass. n. 3391 del 11/02/2009).

D’altro canto è pacifico in giurisprudenza che in tema di rispetto della distanza legali dalle costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è sempre qualificabile come nuova costruzione (per tutte si veda Cass. Sez. Un. 74 del 03/01/2011)”, nonché: “dovendosi qualificare l’intervento di nuova costruzione, ad esso è, pertanto, applicabile la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio di priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass. Sez. Un. N. 74 del 03/01/2011, citata)”.

Nessuna circostanza può rivestire il fatto che la sopraelevazione costituisca un volume tecnico perché: “diverso è il concetto di volume edificabile ai fini urbanistici e di nuova costruzione: il fatto che un sottotetto di una determinata altezza non sia computato nel volume edificabile, non per ciò solo va escluso che si tratti di costruzione, laddove abbia le caratteristiche sopra evidenziate. D’altro canto la ratio delle norme regolamentari che impongono determinate distanze dai confine per le costruzioni è quella di evitare che determinate zona cittadine siano densamente costruite e, per contro, che nella stesse zone le costruzioni siano isolate dai confini del filo stradale e tar loro mediante gli spazi previsti”.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenza Corte Appello Venezia 2438 del 2014

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