Il TAR di Milano ribadisce che la domanda di sanatoria rende inefficace l’ordinanza di demolizione
Il TAR Lombardia di Milano segue una linea opposta a quella del TAR Trento (in questo sito, in data 29 ottobre 2014) a proposito della sorte di una ordinanza di demolizione di un'opera abusiva dopo che è stata presentata una domanda di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001: esso conferma la linea tradizionale, secondo la quale l'ordinanza diventa inefficace.Si legge nella sentenza n. 2653 del 2014: "7.1 In data 21 gennaio 2013, la ricorrente ha presentato al Comune di Bresso un’istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36, d.l.gs. n. 380/2001, delle opere oggetto delle ordinanze impugnate (l’amministrazione non risulta avere ancora concluso il procedimento ma ha unicamente comunicato alla ricorrente un preavviso di rigetto con atto prot. n. 8181 del 14.3.2013).
7.2 L’accoglimento della predetta istanza, legittimerebbe le opere in questione e renderebbe non più applicabile la sanzione demolitoria; nell'opposto caso di rigetto della domanda, invece, il Comune sarebbe chiamato a rinnovare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità dei manufatti, e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare, con apposito gravame, il diniego di sanatoria (cfr. Cons. Stato, V, 21/11/2006, n. 6789; Tar Lombardia, Milano n. 2039/2013; TAR Lazio, Roma, II, 4/5/2007, n. 3873; TAR Campania, Napoli, VI, 3/5/2007, n. 4659; TAR Puglia, Lecce, I, 3/4/2007, n. 1499; TAR Piemonte, I, 13/12/2006, n. 4654).
Il nuovo provvedimento cui è chiamato il Comune, di accoglimento o di rigetto, varrebbe comunque a superare l'ordinanza di demolizione impugnata, con la conseguenza che la richiesta di sanatoria, impedendo di per sé l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino ed imponendo all'Ente il previo esame della richiesta medesima, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7.3 La difesa dell’amministrazione contesta l’applicazione di tali principi alle fattispecie – quale sarebbe quella oggetto del presente giudizio – nelle quali, per l’identità della situazione di fatto, non potrebbero che venire emanati un nuovo provvedimento di diniego di sanatoria ed un nuova ordinanza di demolizione, aventi il medesimo contenuto di quelli adottati a fronte di una precedente istanza di sanatoria.
Il Collegio non condivide tale doglianza.
La valutazione della sussistenza o meno di nuovi elementi che possano condurre il procedimento di sanatoria ad un esito differente rispetto a quello precedente, e quindi della fondatezza dell’istanza compete esclusivamente all’amministrazione, sussistendo per il giudice il divieto di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, c. 2 cod.proc.amm.).
D’altro canto gli invocati principi di ragionevolezza celerità ed efficienza ben possono essere rispettati se l’amministrazione, a fronte di un’istanza di sanatoria che ritiene non contenere alcun elemento di novità rispetto ad una domanda precedentemente respinta, concluda il procedimento – nel rispetto dei termini previsti dalla legge - con un provvedimento meramente confermativo del precedente diniego".
Dario Meneguzzo - avvocato
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