Scadenza del termine per concludere un procedimento
Nella sentenza del TAR Veneto n. 543 del 2014, il Collegio si sofferma anche sulla natura non perentoria dei termini di conclusione dl procedimento amministrativo: “Premesso, invero che costituisce principio generale quello secondo cui, qualora i termini del procedimento amministrativo non siano espressamente dichiarati perentori dalla legge, devono essere considerati ordinatori (cfr., ex multis, CdS, IV, 3.4.2009 n. 2110), il termine per la conclusione del provvedimento di cui agli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 60 della LR n. 61/1985 sono sollecitatori, con la conseguenza che la loro mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale, nè esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 10.6.2013, n. 3172; sez. VI, 27.2.2012, n. 1084)” sia sull’organo competente a verificare l’applicazione delle c.d. misure di salvaguardia: “l’infondatezza della censura con cui il ricorrente afferma l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per incompetenza del soggetto che l’ha adottato è, invece, conseguente alla considerazione che – come correttamente osservato dall’Amministrazione – ai sensi dell’art. unico della legge n. 1902 del 1952 (abrogata dall’art. 24 del DL n. 11272008 e, per ciò, vigente all’epoca dei fatti) l’applicazione delle misure di salvaguardia spettava al Sindaco: con l’entrata in vigore della legge n. 142/1990, poi, tale competenza – inerendo all’attività gestoria del Comune - è pacificamente passata alla figura dirigenziale (cfr. CdS, IV, 6.3.1998 n. 382)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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