Se l’amministrazione non si costituisce in giudizio, non può dimostrare che l’avviso di avvio del procedimento non era necessario
La seconda parte del comma 2 dell'articolo 21 octies della L. 241/1990 stabilisce che: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Il TAR precisa che, per operare, questo articolo richiede che l'amministrazione si costituisca in giudizio.
Post di Dario Meneguzzo
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