Spetta al Dirigente aderire alle convenzioni Consip

19 Set 2014
19 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 16 settembre 2014 n. 1207 si occupa delle convenzioni Consip.

Nello specifico, dopo aver chiarito l’obbligo per l’ente di aderire a questi strumenti di acquisto, riconosce la competenza del dirigente nella materia de qua: “Passando al merito del ricorso, deve in primo luogo essere respinto il primo motivo con il quale è stata dedotta l’incompetenza del dirigente comunale ad assumere provvedimenti concernenti l’adesione alla convenzione Consip con oggetto il servizio d’illuminazione pubblica, e ad emettere il relativo ordinativo di fornitura del 5.8.2013, trattandosi di attività gestionale rientrante nella competenza dei dirigenti comunali ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, a tenore del quale spettano ai dirigenti “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo (…) tra i quali in particolare (…) la stipulazione dei contratti”.

Deve, altresì, essere rigettato il profilo di censura con il quale la società ricorrente asserisce che tale decisione sarebbe in contrasto con la precedente delibera di giunta comunale n. 36 del 28 marzo 2011, con la quale era stato deliberato di procedere all’esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, posto che detta delibera è stata superata dalla successiva delibera di giunta comunale n. 483 del 30.12.2013, con la quale sono stati fissati gli indirizzi per l’approvazione del piano di dettaglio degli interventi in adesione alla Convenzione Consip servizio Luce 2, alla quale ha fatto seguito l’impugnato provvedimento dirigenziale n. 2927 del 31.12.2013.

A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce che la scelta di aderire alla contestata convenzione Consip, non sarebbe stata motivata con riferimento alla convenienza del servizio ivi contenuto rispetto ad altre proposte che sarebbero potute eventualmente intervenire se si fosse proceduto all’esternalizzazione del servizio previa indizione di una procedura di evidenza pubblica, atteso che in applicazione dell’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, è fatto obbligo all’amministrazione comunale di procedere alla gestione del servizio di somministrazione di energia elettrica, tramite l’apposita convenzione Consip, ovvero tramite l’utilizzo dei suoi sistemi telematici di negoziazione, eccetto che nell’ipotesi in cui, non rinvenibile nella fattispecie in esame, il bando di gara sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1207 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC