Accesso agli atti: non si può non impugnare il rigetto e presentare un’identica richiesta
Il T.A.R. ricorda che il ricorso avverso il rifiuto/silenzio di accesso agli atti deve essere proposto nel termine decadenziale di trenta giorni. Se si omette ciò, non è possibile né presentare una nuova istanza di accesso né impugnare il successivo diniego, salvo che siano intervenuti fatti sopravvenuti che determinano una “nuova e diversa” domanda di accesso.
Post del dott. Matteo Acquasaliente
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