Azioni esecutive avverso un Comune in dissesto finanziario
Il TAR Catania offre un’applicazione dell’art. 248 TUEL (d.lgs. 267/2000): il creditore di un Comune in dissesto finanziario, il cui credito si sia formato entro l’ultimo esercizio con bilancio approvato, non può esperire alcuna azione esecutiva – e quelle pendenti sono estinte d’ufficio – dalla data della dichiarazione di dissesto alla data di approvazione del rendiconto. Ciò perché tali debiti ricadono nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione
Nel caso di specie, il TAR ha giudicato inammissibile l’azione per l’ottemperanza ad una sentenza di condanna del Giudice ordinario avverso il Comune in dissesto, passata in giudicato nel “cono d’ombra” temporale sopra descritto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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