Chi è legittimato a rappresentare l’Associazione Libera Caccia?
Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 591 del 2014.
Si legge nella sentenza: "Preliminarmente il Collegio deve valutare la fondatezza dell’eccezione preliminare sollevata da entrambe le difese resistenti circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti. Ritiene il Collegio che l’eccezione, distintamente formulata per ciascuno dei due ricorrenti, sia fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni. Per quanto riguarda l’Associazione Libera Caccia, il ricorso risulta proposto dalla Sezione Provinciale di Verona, in persona del Presidente provinciale pro tempore, sig. Attilio Marangoni. Orbene, premesso che le associazioni fra cacciatori riconosciute dal Ministero dell'Agricoltura come associazioni venatorie agli effetti dell'art. 86 T.U. 5 giugno 1939 n. 1016, modificato dall'art. 35 L. 2 agosto 1967 n. 799, quale è l’Associazione Libera Caccia, sono legittimate, in virtù della particolare posizione loro riconosciuta dall'ordinamento, a tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, nel caso di specie, sulla base di quanto disciplinato dallo Statuto della medesima associazione, non è rinvenibile in capo al Presidente Provinciale, in questo caso della Sezione di Verona, alcun potere rappresentativo dell’Associazione e quindi difetta in capo all’attuale ricorrente la legittimazione, in virtù della carenza dei poteri rappresentativi, a proporre il ricorso in esame. Infatti, in base allo statuto il solo soggetto cui è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, evidentemente anche delle sue articolazioni provinciali, è il Presidente dell’Associazione a livello nazionale, nessun altro potere essendo stato attribuito ai Presidenti provinciali, né essendo stata conferita alcuna delega da parte del Presidente nazionale a quello provinciale, qui ricorrente. Per dette ragioni, per quanto riguarda la ricorrente Sezione provinciale di Verona, difetta il potere rappresentativo e quindi risulta inammissibile il ricorso da questa proposto".
sentenza TAR Veneto 591 del 2014
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