Grandi strutture di vendita e VIA

07 Lug 2014
7 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 01 luglio 2014 n. 946 si occupa delle grandi strutture di vendita e della procedura di VIA. In particolare i Giudici confermano che la possibilità di ampliare le strutture di vendita esistenti superiori a 2500 mq è subordinata alla verifica della Valutazione di Impatto Ambientale: “che l’art.28 comma 4 della legge regionale Veneto citata prevede testualmente che le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2500 m², nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale numero 15 del 2004, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a iniziare i lavori entro e non oltre il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, numero 15;

che è dunque chiaro l’intento di promuovere investimenti immediati a rafforzamento delle strutture esistenti sul presupposto che ciò non incontri particolari difficoltà di ordine urbanistico o ambientale, prevedendosi rigide condizioni quali la presentazione della domanda entro il 1 marzo 2013, l'impegno a iniziare i lavori entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il limite massimo di superficie, la conformità urbanistica dell'ampliamento e il rispetto delle regole ambientali, edilizie e viabilistiche tratte dalla legge regionale n.15/2004, affidandosi allo sportello unico comunale il potere di rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento:come chiarito nell'elaborato informativo pubblicato in calce alla legge, si tratta di una facoltà dell'operatore che è legittimato a esercitare una tantum, previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive del comune competente, trovando applicazione le disposizioni procedurali in materia di conferenza di servizi di cui al capo VI della legge regionale numero 15 del 2004;

che l'articolo 22 della legge regionale del Veneto numero 50 del 2012 prevede che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8000 mq. siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale;

che accedere alla interpretazione sostenuta dalla ricorrente comporterebbe la conseguenza di sottrarre alla predetta valutazione significative porzioni delle strutture commerciali esistenti nel territorio regionale ;

che se è vero che la normativa ambientale nazionale non distingue alcuna soglia dimensionale, è consentito che tale limite sia individuato dal legislatore regionale;

che appare significativo come con la legge del 2012 la Regione Veneto abbia ampliato l'ambito degli interventi assoggettati alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, prevedendo la verifica di assoggettabilitĂ  per tutte le grandi strutture con superficie di vendita superiore ai 2500 m quadri, laddove l'articolo 18 della legge numero 15 del 2004 escludeva dalla verifica di assoggettabilitĂ  le grandi strutture di vendita di dimensione inferiore a 4000 m quadri e quelle di dimensione compresa fra 4000 e 8000, qualora non accompagnata dalla contestuale presenza di attivitĂ  di intrattenimento, somministrazione alimenti e bevande e artigianali;

che dunque e in definitiva il richiamo alla normativa edilizia e ambientale esistente di cui all'articolo 28 comma quattro deve essere interpretato nel senso di una eccezionale possibilità ampliativa consentita alle strutture di vendita esistenti, fatta salva tuttavia la necessità di rispettare quanto previsto ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 946 del 2014

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