L’individuazione della miglior offerta non anomala non implica una nuova graduatoria

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1144 chiarisce la portata dell’art. 88, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006: “9.1. Il primo motivo di censura si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui il riferimento alla miglior offerta” non anomala operato dall’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di esclusione della prima graduata, comporti la necessità di una nuova attribuzione di punteggi, anziché con lo scorrimento della graduatoria.

9.2. Ed invero, la citata disposizione stabilisce che: «La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala».

9.3. Il dato normativo stabilisce dunque il principio opposto: una volta stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante, ove rilevi l’incongruità dell’offerta della prima graduata, procede “progressivamente” nei confronti delle successive offerte, sino ad “individuare la migliore offerta non anomala”, con conseguente impossibilità di modificare la graduatoria stessa nel caso sia possibile uno scorrimento che consenta l’aggiudicazione ad un’offerta non anomala”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1144 del 2014

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