Cosa succede ai fini della decorrenza dei termini se la pec arriva quando gli uffici comunali sono chiusi?

23 Ott 2014
23 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto si occupa del termine decadenziale di sessanta giorni previsto per impugnare un provvedimento amministrativo notificato al Comune tramite PEC.

Se il messaggio di posta elettronica certificata arriva quando gli uffici comunali sono chiusi, si considera come dies a quo (per il Comune per impugnare l'atto ricevuto) quello del ricevimento della PEC e non il giorno successivo.

Nella sentenza n. 1326 del 2014 si legge: “Il ricorso è irricevibile per tardività.

Infatti il ricorso è stato notificato in data 13 Novembre 2013.

Il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato era scaduto, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, in data 12 Novembre 2013, avendo il comune di Ponte di Legno ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica il diniego impugnato in data 29 Luglio 2013.

È stata depositata in giudizio la certificazione relativa alla data di ricezione all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune ricorrente che prova l’avvenuta ricezione ala data del 29 Luglio 2013.

Tale certificazione del gestore di posta elettronica del destinatario costituisce prova necessaria e sufficiente dell’avvenuta consegna del messaggio, così come previsto dagli artt. 4 comma 6 e 6 commi 1 e 2 del D.P.R. n° 68 del 2005 (così Consiglio di Stato VI ordinanza n° 4060 del 2014).

Non è degna di considerazione la tesi del comune ricorrente secondo cui quando il messaggio viene ricevuto in un’ora successiva alla chiusura degli uffici, come nel caso di specie, la decorrenza del termine dovrebbe fare riferimento al giorno successivo.

Tale tesi infatti non trova un supporto letterale nelle norme che stabiliscono i termini per ricorrere e contrasterebbe con la finalità delle stesse norme di stabilire certezza sul computo del termine per ricorrere”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1326 del 2014

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