Cosa succede nel processo amministrativo se la parte intimata non si costituisce nel termine di cui all’art. 46 del c.p.a.
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Marche n. 749 del 2013. L'articolo 46 del codice del processo amministrativo stabilisce che le parti intimate (la P.A. e gli eventuali controinteressati) "possono costituirsi" presentando memorie e documenti "nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso". Il termine è dimidiato in casi particolari, come quello degli appalti.
Cosa succede se ci si costuisce dopo tale termine?
Scrive il TAR: "Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione, sollevata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, con la quale è domandato lo stralcio della costituzione della Provincia di Fermo, perché tardiva. L’eccezione dev’essere accolta limitatamente allo stralcio delle memorie di costituzione e difensiva e dei documenti prodotti dalla Provincia di Fermo in data 8 ottobre 2013. Per ius receptum, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 del codice del processo amministrativo, soggetto, nel rito del silenzio, alla dimidiazione di cui all’art. 87, terzo comma, del codice del processo amministrativo, non riveste carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso. Tuttavia, nella fattispecie di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo, dimidiato nel rito del silenzio, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, del codice del processo amministrativo. Per tali ragioni, la costituzione della Provincia di Fermo è ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo, per converso, essere stralciate dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere".
Carissimi, sulla questione vi invito a leggere la pronuncia di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25.02.2013 n. 5.
Mi pare che la pronuncia precisi bene il valore dei termini dell’art. 46 e dell’art. 73 del cpa.
L’art. 46 è la fissazione di un termine a carattere dilatorio a tutela della parte intimata, e non decadenziale.
Per la costituzione con memorie e documenti il carattere perentorio è assegnato all’art. 73, quale precetto di ordine pubblico processuale a presidio del contraddittorio (e dell’ordinato lavoro del giudice; Cons. Stato V sez, 1058 del 2012).
All’udienza di merito le parti possono ancora costituirsi, ma svolgendo solo difesa orali.
Nella sentenza indicata del Tar Marche, il Giudice correttamente non ammette il deposito delle memorie e documenti del 8 ottobre, …..visto che l’udienza di merito era fissata al 10 ottobre.
In quel caso forse la “confusione” si è generata dal fatto che la parte resistente deve aver pensato che, poichè la trattazione si svolgeva in camera di consiglio, i termini fossero quelli dell’art. 55 cpa per la procedura cautelare (due giorni liberi prima della camera di consiglio).
Alla parte resta poi la speranza di convincere il collegiodi rilasciare l’autorizzazione dell’art. 54 cpa…
Quali sono le vostre opinioni su questa ricostruzione?
Un augurio di sereno lavoro a tutti
Paola
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