Discrezionalità della Soprintendenza a seguito di precedenti silenzi
Nel caso di specie, un privato presentava un progetto di Piano di Recupero in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 ed a vincolo idraulico ex art. 96, co. 1, lett. f r.d. 523/1904, per la presenza di un fiume.
Il progetto era sottoposto per ben due volte all’esame della competente Soprintendenza, che però rimaneva sempre silente: prima in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, poi nel corso del procedimento di rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Dopo questo secondo silenzio il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica.
Solo a seguito dell’istanza di PdC per la realizzazione dei due fabbricati di nuova costruzione e per la ristrutturazione dell’edificio esistente – come previsto dal Piano – la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo incompatibili con i valori paesaggistici i lavori progettati.
Il TAR Veneto ha chiarito in che termini i precedenti silenzi della Soprintendenza vincolavano le successive valutazioni sui singoli interventi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Per me è legittimo che si sia espressa in maniera negativa, visto che la prima valutazione riguardava il PDR, anche ammesso che dava il favorevole a tale ultimo PDR, cmq per la realizzazione dei due fabbricati di nuova costruzione e per la ristrutturazione dell’edificio esistente doveva esprimersi- quindi non sono in contrasto le dure cose- una cosa è la valutazione delle opere previste nel PDR, e su quelle immagino si sia formato il silenzio-assenso, un’altra fase è quella puramente edilizia della valutazione paesaggistica sui lavori progettati- Certo tutto si poteva ovviare presentando un progetto unicomprensivo di quello edilizio, allora Si era diverso- il parere si era già espresso nel suo complesso- ma le due valutazione presentando aspetti diversi, possono avere pareri diversi-
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