I ricorsi contro il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del D.L. n. 112/2008) hanno i termini dimidiati

09 Giu 2014
9 Giugno 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 696 del 2014.

Si legge nella sentenza: "In base all’art. 119, primo comma lettera c) e secondo comma, nelle ipotesi ivi contemplate è prevista la dimidiazione di tutti i termini processuali, fatta eccezione per quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, per quanto riguarda il giudizio di primo grado. Ne consegue che in tali casi il termine per il deposito del ricorso risulta ridotto dagli ordinari 30 giorni a 15 giorni dalla notificazione. Per quanto riguarda la fattispecie in esame è quindi necessario stabilire se la stessa possa esser ricondotta nell’ambito di una delle ipotesi  contemplate dall’art. 119 (e in particolare dalla lettera c) , onde stabilire se per la proposizione del ricorso ed ai fini della sua ricevibilità sia necessario osservare il termine ordinario o quello dimidiato. Il rito abbreviato di cui all’art. 119 si applica, fra le altre, alle ipotesi di “provvedimenti relativi a procedure di privatizzazione o di dismissione…di beni pubblici..”. Quindi, la disposizione trova applicazione per i ricorsi proposti avverso tutti quei provvedimenti che si incardinano nell’ambito del più complesso iter procedimentale (“procedure”) che porta all’individuazione dei beni appartenenti al patrimonio degli enti locali al fine della loro dismissione e quindi alienazione, all’evidente scopo di risanare le finanze degli enti alienanti. La disciplina di tale procedura è stata dettata a livello nazionale dal D.L. n. 112/2008, art. 58, poi convertito in L. 133/2008 e a livello regionale è stata recepita con la legge regionale n. 11/2010, art. 35, dettante disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni. La complessa procedura trae origine dall’approvazione del Piano delle alienazioni, per effetto del quale è possibile anche apportare varianti urbanistiche agli strumenti vigenti, così come espressamente previsto dall’art. 58 del D.L. 112/08 e dall’art. 35 della L.r.11/10, che, per specifiche situazioni, prevedono che tali delibere di variante possano essere assunte mediante procedure semplificate (ossia , come avvenuto nel caso in esame, mediante approvazione da parte dello stesso Consiglio comunale).  Ciò premesso, il caso in esame è riconducibile all’ipotesi disciplinata dalle normative nazionali e regionali richiamate, trattandosi di una variante direttamente collegata e funzionale all’espletamento della procedura di dismissione di alcuni beni del patrimonio comunale, già inseriti in precedenza nel piano delle alienazioni per l’anno 2011, successivamente confermati per l’anno 2012. La stessa formulazione della delibera impugnata non consente dubbi in merito essendo espressamente riferita alla peculiare previsione di cui all’art. 58 del D.L. 112/08 ed essendo stata assunta – così come peraltro ritenuto dalla stessa Provincia che era stata inizialmente investita della questione secondo la procedura ordinaria – seguendo l’iter semplificato, così come previsto espressamente dal secondo comma dell’art. 35 della legge regionale. Se quindi, in linea di principio, va condiviso quanto espressamente affermato nella pronuncia richiamata da parte ricorrente nella propria memoria conclusiva (C.d.S., , V, 17.9.2012, n. 4905), ove è stato ribadito che “…la dimidiazione dei termini nell’ipotesi di dismissione del patrimonio pubblico, debba ragionevolmente trovare applicazione solo per le procedure che espressamente il legislatore disciplina per la dismissione di specifici beni o classi di beni pubblici, e non per un singolo bene al di fuori di tali procedure legalmente tipizzate, come nel caso di specie. Diversamente ritenendo, infatti, ogni asta effettuata per la vendita di beni di proprietà pubblica configurerebbe una dismissione di beni pubblici, venendo con ciò meno la “ratio” sottesa alla instaurazione di un processo celere, dato atto che non ogni compravendita di beni  pubblici si regge su esigenze di urgenza e di organico intervento espresso in un programma di risanamento del bilancio dell’ente interessato.”, è altrettanto indubitabile che nel caso in esame non si è in presenza di una mera alienazione di un bene appartenente al patrimonio comunale, bensì ad un provvedimento (variante urbanistica) che appartiene alla più complessa ed articolata procedura che attiene alla dismissione di beni inseriti nell’ambito del Piano delle alienazioni e disciplinata secondo le peculiari scansioni dettate dal legislatore, nazionale e regionale. Appare quindi non pertinente il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla ricorrente, non essendo tale precedente riconducibile al caso in esame, per il quale, diversi essendo i presupposti di fatto e di diritto, trova applicazione la più volte richiamata procedura di dismissione e quindi la conseguente applicazione della specifica, eccezionale, norma processuale sulla dimidiazione dei termini per il deposito del ricorso. Essendo quindi incontestato che il presente ricorso è stato depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica, ne consegue necessariamente la sua irricevibilità".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 696 del 2014

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