Il C.G.A.R.S. fa il punto sulla questione degli indirizzi PEC delle pp.aa. cui inviare le notifiche telematiche
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, prendendo atto che esiste un contrasto giurisprudenziale sul tema, nonché un quadro normativo assai complesso, afferma quanto segue:
- Se nel registro PP.AA. del Ministero della Giustizia è contenuto l’indirizzo PEC della p.a. in questione, ma la notifica è effettuata ad altro indirizzo, tale notifica è nulla;
- Se nel registro PP.AA. non compare alcun indirizzo PEC, ma la notifica è effettuata all’indirizzo della p.a. risultante dal registro IPA, si ha un errore scusabile ex 37 c.p.a. e deve essere ordinato il rinnovo della notificazione;
- Le notifiche alle Amministrazioni sprovviste di indirizzo PEC nel registro PP.AA. devono essere eseguite mediante deposito nella Cancelleria o Segreteria del Giudice (cfr. art. 16, co. 6, 13 e 17-bisl. 179/2012);
- La p.a. che colpevolmente non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia, violando così il principio di buon andamento e procurando un vulnus al proprio diritto di difesa, deve essere segnalata agli organi tutori e agli organi preposti al PCT e al PAT.
Post del dott. Alberto Antico - dottore in giurisprudenza
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