La infelice sorte delle associazioni ambientali in Cassazione
Anche se l'articolo 2 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", è quasi impossibile per le comuni associazioni farsi riconoscere dalla Corte di Cassazione la legittimazione a impugnare i provvedimenti in materia ambientale.
Questo appare, più che una necessità giuridica, una scelta di politica giudiziaria di tipo deflattivo, che di fatto però impedisce l'esame nel merito di molte questioni di dubbia legittimità, visto che proprio alle associazioni locali, che sono quelle che conosco meglio il problema, viene impedito di ricorrere.
Nel caso in esame, la Corte ha escluso la legittimazione di una associazione sportiva dilettantistica di oltre 3000 pescatori a impugnare la deliberazione regionale che autorizzava un impianto idroelettrico in un fiume dato in concessione dalla provincia alla associazione stessa.
Nella convenzione allegata alla concessione la associazione si è impegnata con la provincia a salvaguardare l'equilibrio idro-biologico del fiume, ma questo non è stato ritenuto sufficiente dalla Corte di Cassazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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