La scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario vale solo se l’agente della notificazione sia un terzo
In base a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 477/2002), quando si richiede la notificazione di un atto all'ufficiale giudiziario, per il mittente la notificazione si ha per eseguita nel momento in cui questi consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario quando l'atto viene consegnato (o si considera altrimenti consegnato).
Una sentenza del TAR Catanzaro chiarisce che quando la notificazione è eseguita da un organo della stessa P.A. agente questa scissione non si verifica, con la conseguenza che la P.A. ha l'onere di consegnare l'atto al destinatario entro il termine di scadenza.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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