Spetta alla Regione la competenza in materia di concessioni marittime per fini diversi dal turismo e dall’approvvigionamento energetico
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 01 luglio 2014 n. 978 dichiara la competenza della Regione Veneto in materia di concessioni marittime per fini diversi da quello turistico-ricreativo e da quello di approvvigionamento energetico: “deve osservarsi che non sussistono dubbi in ordine alla competenza della Regione all’esame delle domande di rilascio della concessione di un’area demaniale marittima per scopi diversi da quelli turistico ricreativi: l’art. 105, II comma, lett. l) del DLgs n. 112/1998, infatti, ha conferito alle Regioni le funzioni relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”; con l’art. 100, II comma, lett. e) della LR n. 11/2001 la Regione Veneto, a sua volta, ha stabilito che la Giunta svolge le funzioni relative al “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a)”: articolo quest’ultimo che, appunto, stabilisce (recte: stabiliva, in quanto abrogato e sostituito dall’art. 46 della LR n. 33/2002) che “sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative…sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa”. È innegabile, dunque, la competenza della Regione (ai sensi dell’art. 105, II comma, lett. “l” del DLgs n. 112/1998, dell’art. 100, II comma, lett. “e” della LR n. 11/2001 e della DGR n. 1352/2013) al rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi richieste per finalità diverse dall’approvvigionamento di fonti di energia (che è stata mantenuta dallo Stato) e dallo svolgimento di attività turistico-ricreative (trasferita ai Comuni)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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