L’azione ex art. 2932 si applica alle convenzione urbanistiche ed è compatibile col processo amministrativo

26 Giu 2014
26 Giugno 2014

Lo specifica la sentenza del TAR Veneto n.  765 del 2014.

Si legge nella sentenza: "giova ricordare che la giurisprudenza ha di recente ribadito che il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. deve ritenersi applicabile non solo alle ipotesi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160; T.A.R. Lombardia, Brescia, 28 novembre 2011, n. 1126). Ed essendo pure pacifico come l’azione ex art. 2932 c.c. sia compatibile con la struttura del processo amministrativo, vertendosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva, la quale, venendo in discussione questioni su diritti, non può che garantire agli interessati la medesima tutela e, dunque, le medesime specie di azioni riconosciute dinanzi al giudice ordinario, e ciò anche quando l’interessato è il Comune, che ben può scegliere la via giudiziale, in luogo di esperire poteri autoritativi, quali, ad esempio, quello espropriativo". 

Dario Meneguzzo - avvocato

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