La vicinitas legittima l’impugnazione del titolo edilizio del vicino solo se il progetto pregiudica la fruizione o il valore del bene

25 Giu 2014
25 Giugno 2014

E' noto che il TAR Veneto è orientato nel senso che non basta essere il confinante per avere la legittimazione a impugnare il titolo edilizio del vicino.

La sentenza del TAR Veneto n. 777 del 2014 chiarisce la questione: "A tale riguardo il Collegio non può non richiamare l’orientamento espresso in termini generali riguardo alla rilevanza della “vicinitas” ai fini della legittimazione e dell’interesse alla proposizione dei ricorsi in ordine a questioni di pertinenza urbanistico-edilizia.

Si è infatti osservato (cfr. T.A.R. Veneto, II, n. 15 del 16.1.2013) che la condizione di mera vicinitas non è di per sé sola sufficiente a radicare la legittimazione ad impugnare i titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione con riguardo ad ambiti confinanti con quello che è nella disponibilità del soggetto proponente il ricorso.

Se, invero, in termini di principio (così come osservato nel precedente citato da parte ricorrente, C.d.S, IV, 5715/2012), la vicinitas assume principale rilievo per qualificare e differenziare l'interesse fatto valere in ricorso, è tuttavia altrettanto indiscutibile come detta circostanza debba essere valutata nel caso concreto, onde accertare quale sia il reale pregiudizio che il rilascio del titolo autorizzatorio produrrebbe sulla vicina proprietà del ricorrente.

In altre parole, il requisito della vicinitas rappresenta uno dei criteri, indubbiamente il primo, per qualificare una posizione differenziata, necessaria per radicare l'interesse e la legittimazione a ricorrere, ma non è di per sé solo sufficiente a rendere ammissibile la proposizione del gravame.

Occorre, infatti, che la posizione del vicino risulti qualificata e quindi emerga dalla mera posizione di "quisque de populo", qualificazione che dovrà essere caratterizzata dal pregiudizio che, anche se in termini astratti o possibilistici, il rilascio del titolo edilizio impugnato e la realizzazione dell'intervento assentito potrebbe produrre a carico dell'area posta nelle vicinanze di quella dell'intervento.

Il mero richiamo al criterio della vicinitas, sebbene costituisca indizio inequivocabile dello stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione, così da differenziare la posizione del terzo, deve essere integrato ed interpretato in modo tale da porre in evidenza l'ulteriore profilo che deve caratterizzare la posizione legittimante, ossia la dimostrazione del pregiudizio derivante a carico del terzo, costituito dall'incidenza negativa che il progetto assentito potrà avere sul bene di proprietà o in godimento del vicino, così da comprometterne la fruizione o il valore.

In tali termini (cfr. C.d.S., IV, n. 8364/2010), il mero principio della vicinitas è stato interpretato ed integrato in rapporto alla dimostrazione da parte del soggetto che intende ottenere l'annullamento del titolo edilizio rilasciato al vicino, del vulnus da tale atto derivante alla propria sfera giuridica, quale deminutio economica e patrimoniale del bene di proprietà.

Riportando i principi testè richiamati al caso di specie, è oggettivo che, almeno per quanto riguarda i principi generali in tema di vicinitas, i ricorrenti, che non risiedono e non abitano negli edifici insistenti nelle aree di proprietà poste nelle vicinanze del sito ove è previsto lo spostamento dell’impianto, né hanno rappresentato il pregiudizio che potrebbe derivare alla proprietà in termini di deminutio economica e patrimoniale, tenuto anche conto della destinazione urbanistica assegnata all’ambito de quo, non risultano in possesso della legittimazione a proporre il ricorso".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 777 del 2014

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