Le controversie riguardanti il divieto di cui all’art. 23 C.d.S. di collocare cartelli e mezzi pubblicitari lungo le strade non spettano al giudice amministrativo

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 516 del 2014, dove si legge che: "Ritiene pregiudizialmente il Collegio che, in ordine all’impugnazione della diffida del 29 gennaio 2013, dell’ordine di demolizione dell’ 8 giugno 2013 e dei relativi atti presupposti, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adìto. Infatti i gravati provvedimenti (diffida ed ordine di rimozione) sono stati adottati sulla base dell'art. 23, comma 13-bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) - secondo il quale “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto previsto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto”. Alla luce della consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; 27 marzo 2013 n. 1777; Cass. civ., Sez.  Un., 19 agosto 2009, n. 18357; TAR Lazio, Roma, 24 luglio 2013 n. 7554; 20 marzo 2013 n. 2859; 2 aprile 2013 n. 3242; TAR Piemonte, Torino, 26 luglio 2012, n. 924; TAR Puglia, Bari, 20 gennaio 2012, n. 214; TAR Campania, Napoli, 4 luglio 2012, n. 3187) le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall'art. 23 C.d.S., di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice  ordinario, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 23, comma 11, Codice della Strada. Accertamento della iolazione e sanzione pecuniaria che, peraltro, nel caso in esame, sono state correttamente impugnate con ricorso al giudice di pace territorialmente competente, il quale si è pronunciato con sentenza di rigetto del 4 marzo 2013. Infatti, il provvedimento del Comune che dispone la rimozione dell’installazione pubblicitaria costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, e non un mezzo accordato all'Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al suddetto art. 23, con la conseguenza che l'atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. Civ., SS. UU., 23 giugno 2010 n.15170; 14 gennaio 2009, n. 563; 18 novembre 2008 n. 27334; 6 giugno 2007 n. 13230; 17 luglio 2006 n. 16129; 19 novembre 1998 n. 11721). D’altra parte, il codice della strada espressamente estende la cognizione del giudice di pace sulle sanzioni ivi previste in via principale, anche all’opposizione avverso la sanzione accessoria, costituita, in tal caso, dall’ordine di rimozione (ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 211, comma 7, 204 bis, comma 9, e 205). Sulla base di tali previsioni, si è sancito, in giurisprudenza che, essendo il giudice ordinario chiamato, per espressa previsione dell'art. 211, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992, a conoscere della legittimità delle sanzioni accessorie che conseguono di diritto alla violazione del codice della  strada, la sua giurisdizione sussiste non solo in caso di ordinanzaingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria (sul punto, cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 223; 23 luglio 2002, n. 10790). Stante l'identità del presupposto e del procedimento applicativo, non vi è, infatti, ragione di limitare detta cognizione sancita legislativamente alla prima ipotesi, ed escluderla, a favore del giudice amministrativo, nella seconda. Del resto è inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, in relazione all'installazione di insegne pubblicitarie, sussistano anche poteri dei Comuni in materia urbanistica ed edilizia (occorrendo per l'installazione non solo un'autorizzazione ex art. 23, del D.Lgs. n. 285 del 1992, ma anche un titolo abilitativo edilizio), laddove tali poteri non siano stati concretamente esercitati, come nel caso in esame. Va poi osservato che nel ricorso in esame non viene in oggetto anche un diniego di autorizzazione presupposto, dovendosi l’amministrazione ancora pronunciare sull’istanza in sanatoria presentata dalla Bennet; mentre la questione della formazione del silenzio-assenso su tale istanza è oggetto di separato ricorso tuttora pendente presso la terza sezione rispetto al quale non sussistono possibilità di riunione, non essendo la giurisdizione derogabile per ragioni di connessione. In definitiva, dunque, il rimedio giudiziale contro gli ordini di rimozione, impugnati con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, è costituito dall'opposizione al giudice di pace di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 516 del 2014

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