Omessa adozione del regolamento sui criteri di riparto dei compensi professionali degli avvocati dipendenti della P.A.
Una sentenza del TAR FVG accoglie il ricorso dell'avvocato interno del comune e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gorizia rispetto all’obbligo di adozione/adeguamento del regolamento recante i criteri di riparto dei compensi di cui all’art. 9 d.l. n. 90/2014.
La questione riguarda l’obbligo di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014 di adottare/adeguare il regolamento interno recante i criteri di riparto dei compensi professionali da corrispondere agli avvocati dipendenti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a seguito di recupero di spese legali in favore dell’ente nell’ipotesi di sentenza recante condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite, ovvero nell’ipotesi di pronuncia giudiziale di compensazione delle spese, in assenza dei quali, è preclusa, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, alle amministrazioni stesse la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati che operano alle loro dipendenze.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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