Principio di alternatività tra il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Capo dello Stato

15 Mar 2025
15 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al G.A. o viceversa, occorre – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.

Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando sussista una necessaria derivazione del secondo atto dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle.

In sintesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra P.A. e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato innanzi al Presidente della Repubblica l’atto con cui la P.A., nel contesto di una dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una condotta di adduzione idropotabile, aveva negato la possibilità di individuare dei percorsi alternativi; per poi impugnare innanzi al G.A. il successivo decreto di occupazione di urgenza e temporanea e determinazione delle indennità di cui agli artt. 22-bis, 49 e 50 d.P.R. 327/2001.

Post di Alberto Antico – avvocato

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