Rimborso al pubblico funzionario delle spese legali subite in un procedimento penale
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. la controversia concernente la richiesta di condanna della P.A. al rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario onorario – nella specie, il Sindaco di un Comune – per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, in quanto attiene all’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l’Ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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