Silenzio-inadempimento e aspettative edificatorie qualificate
Il TAR Veneto ha affermato che la preesistenza di accordi di pianificazione che attribuiscano al privato un’aspettativa edificatoria non rileva solo a fronte di interessi legittimi oppositivi (del privato che voglia reagire ad una successiva pianificazione comunale modificativa), ma anche a fronte di interessi legittimi pretensivi: infatti, in caso di presentazione da parte del privato di una proposta di pianificazione che voglia dare seguito all’accordo pianificatorio, sussiste l’obbligo in capo al Comune di manifestare le ragioni che eventualmente ostino alla realizzazione del progetto.
Se il Comune non riscontra l’istanza del privato – ferma restando la sua amplissima discrezionalità in materia pianificatoria – è possibile esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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SCUSI MA A CHE SENTENZA FA RIFERIMENTO?
Buongiorno,
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in genere prima della presentazione da parte del privato di una proposta di pianificazione che voglia dare seguito ad un accordo pianificatorio, vengono presi accordi per così dire formali con il Comune circa la realizzazione del progetto. Quindi da quello che vedo io, passano tutti –
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