Vi è la giurisdizione del G.O. in materia di compensazione degli obblighi del servizio pubblico locale
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 394 ricorda che la giurisdizione in materia di compensazione degli oneri del servizio pubblico locale spetta al Giudice Ordinario: “- con la presente impugnativa l’impresa ricorrente, società partecipata da 15 comuni della Provincia di Treviso, ha chiesto, in qualità di concessionaria della gestione del trasporto pubblico locale nell’area limitrofa alla città di Castelfranco Veneto, l’accertamento del proprio ad ottenere l’integrale compensazione degli oneri di servizio pubblico locale ai sensi dell’art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1191/1969.
- per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, le controversie riguardanti le pretese di maggiori compensazioni degli obblighi di servizio pubblico da parte delle imprese gestrici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, attesa l’insussistenza di profili di discrezionalità amministrativa nell’attività di determinazione dell’entità dei relativi crediti alla stregua dei criteri tecnici individuati dalla normativa di riferimento (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2012, nn. da 873 a 895; Cass. civ., sez. un., 14 novembre 2012, n. 19828; Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2012, nn. da 4886 a 4892; Cass. civ., sez. un., nn. da 5168 a 5192; Cass. civ., 11 gennaio 2011, nn. 398 e 400)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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