Azione di risarcimento del danno contrattuale
Il TAR Veneto ha affermato che il creditore che agisca per il risarcimento del danno contrattuale deve provare: 1) la fonte negoziale o legale del suo diritto; 2) il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte; 3) il danno sofferto; 4) il nesso eziologico tra la condotta inadempiente e il danno. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, il Comune intentava innanzi al TAR un’azione risarcitoria del danno contrattuale nei confronti del privato, per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione attuativa di un PIRUEA.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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