Il risarcimento del danno da ritardo presuppone la spettanza del bene della vita
Il TAR Veneto ha affermato che l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa sono configurabili pertanto solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto essere adottato in base ad un giudizio prognostico, effettuabile sia in caso di provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata.
Persino il cd. risarcimento da mero ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 presuppone un vaglio sulla spettanza del bene della vita.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!