Indennizzo una tantum avente carattere assistenziale previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210: la giurisdizione spetta al giudice amministrativo

06 Ago 2013
6 Agosto 2013

La legge  25 febbraio 1992, n. 210 disciplina  l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

La sentenza del TAR Veneto n. 966 del 2013 si occupa di un caso nel quale il ricorrente  ha chiesto ed ottenuto l’indennizzo una tantum avente carattere assistenziale previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ha promosso una causa civile, tutt’ora pendente. Il ricorrente espone altresì di aver presentato il 19 luglio 2012 un’istanza finalizzata alla stipula di transazioni con i soggetti che hanno promosso azioni civili di risarcimento anteriormente al 1 gennaio 2008, previste dall’art. 33 della legge 29 novembre 2007, e dall’art. 2, commi 361 e 362 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei soggetti -OMISSISIl Ministero non ha dato alcun riscontro all’istanza. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l’accertamento
dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, la condanna alla stipula della transazione, che viene qualificata come esercizio di attività vincolata, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella definizione del procedimento. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione.

Scrive il TAR: "Il Collegio, contrariamente a quanto eccepisce l’Amministrazione, ritiene che il ricorso non abbia ad oggetto solamente la  soddisfazione di una pretesa di natura meramente privatistica tale da escludere l’applicabilità della legge 7 agosto 1990 n. 241, e tale da escludere quindi la giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, come è già stato precisato in giurisprudenza (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 380; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2011, n. 6244; Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 17 febbraio 2012, n. 1682), la normativa legislativa e regolamentare che disciplina la fattispecie, ha una struttura non compatibile con una ricostruzione in termini di pura attività privatistica, atteso che è intervenuto un decreto attuativo ministeriale che regolamenta il potere di transazione, facendo risaltare profili attratti alla sfera pubblicistica, esistono dei criteri di  priorità nella stipulazione delle transazioni fondata su elementi obiettivi e, a parità di gravità dell’infermità, la preferenza è accordata ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsione quest’ultima non compatibile con una ricostruzione della fattispecie in termini privatistici di  estrinsecazione del principio di libertà contrattuale. Una tale procedimentalizzazione del potere (ulteriormente confermata dal decreto ministeriale 28 aprile 2009 n. 132 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dal decreto ministeriale 4 maggio 2012, che hanno determinato le modalità attuative per la stipulazione degli atti di transazione con l’individuazione dei presupposti per la stipulazione e dei criteri di valutazione delle diverse fattispecie, la previsione di termini per la presentazione delle domande, della modulistica e della documentazione da allegarsi, ed un’articolata disciplina del procedimento amministrativo, degli importi e di ogni altra condizione e modalità riguardante i moduli transattivi per ciascuna classe di danneggiati) comporta l’applicabilità dei principi propri dell’attività pubblicistica e delle previsioni in materia di termine del
procedimento e silenzio previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal codice del processo amministrativo. Il termine del procedimento, in mancanza di un’espressa previsione, va individuato in quello residuale e sussidiario previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione dell’istanza del 3 dicembre 2012, e ormai è ampiamente scaduto. Tutto ciò implica che debba trovare accoglimento la pretesa dei
ricorrenti volta ad ottenere un provvedimento espresso che concluda la fase procedimentale, di carattere pubblicistico, che, come avviene in
tutte le procedure ad evidenza pubblica, precede la stipula della transazione, che è l’esito dovuto che consegue all’accertamento dei requisiti normativamente predeterminati, assegnando a tal fine un termine di centottanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza (l’ampiezza del termine si giustifica in ragione dell’alto numero di domande presentate, stimate dall’amministrazione in circa settemila), con l’avvertimento che l’inutile decorso del termine potrà comportare, su istanza di parte, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod proc. amm., la nomina di un commissario ad acta".

sentenza TAR Veneto 966 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC