L’AVCP chiarisce in quali casi la mancata indicazione degli oneri specifici non determina l’esclusione dalla gara

06 Ago 2013
6 Agosto 2013

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), nel parere di Precontenzioso n. 118 del 17 luglio 2013, si allinea alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3706/2013 pubblicata nel post del 15 luglio 2013, ove si sottolinea che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza da rischio c.d. specifico o aziendale non determina ex se l’automatica esclusone dalla gara dell’offerente laddove tale carenza sia imputabile alla stazione appaltante.

In tale Parere l’AVCP richiama innanzitutto la normativa concernente gli affidamenti di lavori sotto soglia di rilevanza comunitaria (artt. 86, c. 3 bis e 87, c. 4, D. Lgs. 163/2006) per ribadire che - in linea di principio - la mancata indicazione degli oneri specifici determina l’esclusione dalla gara: “questa Autorità non ravvisa argomenti giuridici per discostarsi dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. III, 20 dicembre 2011 n. 6677), secondo cui le Imprese partecipanti ad una gara d’appalto devono includere nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per interferenze sia quelle relativi al rischio specifico (o aziendale). In ordine agli effetti derivanti dall’omessa indicazione dei costi di sicurezza nell’offerta, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tale omissione determini l’esclusione dalla gara d’appalto per incompletezza dell’offerta. La tesi trova consensi non solo tra i giudici di prime cure (T.A.R. Palermo, Sez. I, n. 124 del 17 gennaio 2013), ma anche da parte dello stesso Consiglio di Stato, secondo il quale il combinato disposto delle norme appena indicate impone ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. Costi di sicurezza aziendale) - distinti dagli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze - al fine di porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori, e di consentire alla stessa la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622; 19 gennaio 2012, n. 212; 3 ottobre 2011, n. 5421, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; 23 luglio 2010, n. 4849; nello stesso senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 ottobre 2012 n. 8522; Sez. I ter, 11 ottobre 2011 n. 7871). La mancata indicazione preventiva dei costi per la sicurezza rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente pregnante, alla luce della natura particolarmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla p.a. un adeguato controllo sulla affidabilità della stessa: in altri termini, l’offerta economica manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate ad eterointegrare le regole procedurali ( su tale specifico punto: Cons. Stato n. 4622/2012; n. 4849/2010 citate; T.A.R. Lazio, Roma, n. 7871/2011 cit.). ”.

Nel prosieguo del Parere, però, l’AVCP si sofferma sulla circostanza dirimente rappresentata dall’assenza (nei documenti di gara) di ogni indicazione a riguardo, giungendo ad affermare che: “l’Autorità ha già avuto occasione, recentemente, di affrontare, in sede precontenziosa, una questione del tutto analoga alla presente (Cfr. Avcp, Parere n. 54 del 23.04.2013) ritendendo di condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa che, nel caso di una stazione appaltante che aveva allegato al bando un modello di offerta economica che non prevedeva l’indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, prendeva atto della capacità dello stesso di indurre in errore coloro che se ne fossero avvalsi (Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 45150). Si è infatti affermato, in casi simili, che l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo da essa predisposto (Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029); inoltre la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante non può ridondare a danno del medesimo, ancorché la detta modulistica non risulti esattamente conforme alla prescrizioni di legge, dovendo in tal caso prevalere il favor partecipationis (TAR Piemonte, Sez. I, 9 gennaio 2012 n. 5 e 4 aprile 2012 n. 458; Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; Pareri precontenzioso n. 30 dell’8 marzo 2012 e n. 139 del 20 luglio 2011; Determinazione Avcp n. 4 del 10 ottobre 2012). Deve quindi conclusivamente ritenersi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra ricordate e in considerazione delle circostanze di fatto riconducibili alla erroneità dei moduli predisposti dalla S.A., che le offerte prive dell’indicazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico non vadano escluse dalla procedura di gara”.

dott. Matteo Acquasaliente

AVCP parere prec 54 del 2013

AVCP_parere_118-2013_mancata_indicazione_oneri_sicurezza_da_rischio_specifico

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