Va esente da responsabilità erariale il Segretario comunale che causa un impoverimento della P.A. per aver eseguito le decisioni della Giunta
La Sezione giurisdizionale veneta della Corte dei conti ha escluso la sussistenza della responsabilità erariale di un Segretario comunale per mobbing nei confronti dell’ex Comandante dei Vigili Urbani (circostanza per la quale il Comune era stato condannato al risarcimento del danno dal Giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato; invece il procedimento penale a carico del Segretario era stato archiviato dal GIP).
Nel caso di specie, i magistrati contabili hanno rilevato che tutti i comportamenti tenuti dal Segretario nei confronti dell’ex Comandante, pur se idonei, sul piano del rapporto di causalità, a integrare l’elemento oggettivo della responsabilità erariale, non lo erano sotto il profilo soggettivo, in quanto frutto di decisioni maturate nell’ambito della Giunta comunale, rispetto alle quali il Segretario comunale era stato “un semplice esecutore materiale”.
Si noti che i membri della Giunta comunale, ritenuti dalla Corte gli effettivi responsabili delle censurate condotte di mobbing, non sono stati convenuti in giudizio dalla Procura e, pertanto, non sono stati condannati.
Post di Matteo Acquasaliente – avvocato
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