Alcune questioni in materia di abusi edilizi e sanatoria

04 Set 2014
4 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1128 si sofferma su alcune questioni concernenti la sanatoria edilizia.

Innanzitutto il Collegio ribadisce che spetti al privato dimostrare la data di ultimazione dei lavori: “Costituisce principio consolidato, peraltro ribadito da recenti pronunce (per tutti si veda Cons. Stato Sez. IV, 10-06-2014, n. 2960) che “in materia di abusivismo edilizio l'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono, grava sul richiedente la sanatoria. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (L. n. 47/1985) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II bis, n. 1645/2006)”.

In secondo luogo, si sofferma sul contenuto dell’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva statuendo che: “Sul punto va ricordato come costituisce orientamento consolidato che l’ordine di rimessione in pristino ha natura di un provvedimento dovuto e vincolato, immediatamente consequenziale all’emanazione del diniego di sanatoria e, ciò, considerando che “il responsabile dell'abuso è perfettamente consapevole delle conseguenze cui va incontro una volta che gli sia stata negata la sanatoria e non può ammettersi nessun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto e di diritto abusiva che il tempo non può avere legittimato (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 15-06-2006, n. 2785 e T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 23-04-2009, n. 2140)”.

Infine il Collegio, dopo aver chiarito che la modifica della localizzazione dell’edifico e/o della destinazione d’uso costituisce una variazione essenziale se altera gli standard urbanistici, giunge a negare che il privato possa invocare l’applicazione dell’art. 34, c. 2 del D.P.R. n. 380/2001, ove non dimostri il serio pregiudizio per la parte conforme: “L’esistenza di dette circostanze non poteva che portare l’Amministrazione comunale a ritenere applicabile l’art. 32 del Dpr 380/2001 nella parte in cui prevede che costituisce una difformità essenziale del progetto, quella riferibile alla localizzazione dell’edificio o al mutamento della destinazione d'uso che implichi una variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 e, ciò, anche con particolare riferimento al fabbricato “B”.

10.4 Nemmeno sussisteva l’obbligo del Comune di Fossò di accertare il pregiudizio che sarebbe derivato alla parte conforme del fabbricato dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione e, ciò, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale in base al quale il privato, al fine di invocare l’applicazione della disposizione di cui all’art. 34 comma 2, …”sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva, non può invocare l'applicazione a suo favore dell'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), che comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, se non fornisce seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo.. (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 05-08-2013, n. 4056)”.

Dott. Matteo Acquasaliente 

TAR Veneto 1128 del 2014

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