Anche la Corte di cassazione penale celebra il de profundis per la sanatoria giurisprudenziale
La Corte di cassazione penale ha affermato che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 T.U. edilizia e a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dal precedente art. 31, co 9, può essere solo quella dell’art. 36 T.U. cit., che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. sanatoria giurisprudenziale o impropria, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Post di Daniele Iselle
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Sempre in base all’attuale normativa edilizia, che non concede alcuna alternativa alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
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