L’ordine di demolizione dell’abuso edilizio impartito dal giudice penale
La Corte di cassazione penale ha affermato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente Autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. Una simile situazione, tuttavia, non determina alcuna automatica caducazione dell’ordine di demolizione, restando fermo il potere-dovere del giudice dell’esecuzione penale di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Post di Daniele Iselle
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