Come deve essere motivato un parere negativo in materia di condono edilizio?

30 Lug 2014
30 Luglio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 922 del 2014 dichiara illegittimo un parere negativo della Commissione di Salvaguardia di Venezia  per difetto di motivazione: "Detti ricorsi possono essere accolti, ritenendo fondato il motivo relativo all’asserita esistenza di un difetto di motivazione (primo motivo del ricorso RG 306/97 e terzo del ricorso RG 2201/98).

3.1 La Commissione di Salvaguardia, nell’ambito di un procedimento di sanatoria, ha ritenuto di fondare il suo parere negativo, rinviando a quanto in precedenza previsto con riferimento ai pareri negativi del 1985 (peraltro annullato da questo Tribunale per carenza di motivazione) e al vincolo del 1988 (quest’ultimo confermato da una pronuncia di secondo grado), riferiti entrambi ad istanze di autorizzazione per manufatti poi effettivamente realizzati. 

3.2 Ciò premesso è evidente l’illegittimità del parere (e quindi per illegittimità derivata anche del successivo diniego) nel momento in cui la Commissione di Salvaguardia, lungi da esprimere una qualche e autonoma valutazione di incompatibilità con riferimento al
procedimento di sanatoria, si è limita a rinviare, in modo del tutto apodittico, alle precedenti valutazioni poste in essere dalla stessa
Commissione.

3.3 Si consideri, ancora, che i pareri menzionati erano riferiti non ad analoghi procedimenti di condono, bensì a procedimenti di
autorizzazione dei titoli edilizi, nell’ambito dei quali la Commissione di Salvaguardia aveva espresso un giudizio di non compatibilità del progetto che, nel contempo, era stato già realizzato.

3.4 E’, altresì, noto che nell’ipotesi di un’istanza di condono di cui alla L. n. 47/1985 l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo ha l’onere di valutare, in considerazione della specialità e dell’eccezionalità della disciplina del condono, i profili di compatibilità sopra citati che, in quanto tali, devono tenere conto della circostanza che l’opera è stata realizzata e, ancora, dell’esistenza di un interesse del privato al mantenimento dell’opera di cui si tratta.

3.5 Detto principio è applicabile soprattutto nel caso di specie dove la richiesta di sanatoria era riferita non già ad un’opera eseguita in assenza di preventiva concessione, quanto in ragione di un titolo abilitativo poi successivamente annullato.

3.6 Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico, pur ritenendosi sufficiente una motivazione circoscritta alla situazione di incompatibilità, sussiste comunque l’onere dell’Amministrazione di motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette (in questo senso si veda Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n. 2111 e T.A.R. Salerno sez. I del 20/06/2012 n. 1236).

3.7 Ne consegue che conformemente agli orientamenti sopra citati deve ritenersi illegittimo, nell'ambito della procedura di sanatoria, il parere negativo espresso ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47 del 1985, nella parte in cui non contiene una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che all'interesse pubblico deriverebbe dall'intervento stesso. E’, altrettanto, evidente che pur non spingendosi l'onere motivazionale fino al punto dell'indicazione di prescrizioni tali da rendere l'intervento edilizio assentibile, il provvedimento di diniego deve rendere intelligibili all'interessato le ragioni del ritenuto contrasto dell'opera con il paesaggio circostante, così da consentire, se del caso, l'adozione di eventuali accorgimenti volti a consentirne il recupero della compatibilità ambientale e paesaggistica.

3.8 Si consideri, ancora, che anche laddove risultasse insistente sull’area un vincolo di inedificabilità assoluto, e risultasse applicabile l’art. 33 della L. n. 47/1985 (circostanza che comunque non è possibile evincere dal parere impugnato) è stato affermato che “nondimeno in caso di vincolo successivo (come nel caso di specie), il parere negativo al rilascio della sanatoria non può ritenersi atto vincolato, da adottarsi in via automatica solo per effetto dell'esistenza del vincolo di inedificabilità, dovendo la Soprintendenza svolgere i necessari accertamenti in concreto per valutare la compatibilità del manufatto con il  provvedimento di vincolo. In altre parole, in caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento della Soprintendenza deve essere concreto ed approfondito e nella motivazione dell'atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le quali la conservazione dell'intervento (conseguente al rilascio della sanatoria) sia incompatibile con i valori tutelati” (T.A.R. Lazio sez. II del 05/02/2009 n. 1212).

4. Detto difetto di motivazione deve ritenersi sussistente, sia per quanto concerne il parere negativo della Commissione di Salvaguardia sia, ancora, per quanto riguarda – e per illegittimità derivata - l’impugnazione proposta avverso il provvedimento definitivo di diniego del 13 Maggio 1998 (RG 2201/98) che, in quanto tale, fa proprie le conclusioni del provvedimento obbligatorio e vincolante sopra citato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 922 del 2014

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