La costruzione di una casa di riposo da parte del privato per fini di lucro esclude solo una causa di esenzione dal pagamento degli oneri
Il TAR Toscana ritiene che a costruzione di una casa di riposo da parte del privato, per fini di lucro, non sia esentata dal pagamento degli oneri ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), parte prima, della legge n. 10 del 1977 (opera realizzata da un ente pubblico o da un ente istituzionalmente competente), in quanto la giurisprudenza estende l'esenzione anche oltre i confini soggettivi dell’ente pubblico, ma richiede che il soggetto privato non agisca per fini di lucro e abbia un “legame istituzionale con l’azione amministrativa volta alla cura di interessi pubblici”. Nel precedente post si è visto che la stessa sentenza precisa che l'esenzione può, invece, essere riconosciuta come opera di urbanizzazione secondaria.
Si legge nella sentenza n. 1596 del 2014: "6 – Con il primo mezzo parte ricorrente sostiene la gratuità dell’intervento edilizio realizzato sulla base del disposto dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977 laddove fa riferimento a “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”.
Parte ricorrente argomenta la propria tesi evidenziando che nella specie sussisterebbero tutti i requisiti previsti dalla norma e cioè sia il <requisito oggettivo> (opera pubblica o di interesse generale), trattandosi della realizzazione di un “centro sociale per anziani”, sia il <requisito soggettivo> (essere opere realizzate da enti istituzionalmente competenti), rientrando in tale previsione anche la realizzazione di opere da parte di soggetto privato purché “sia collegato da un vincolo relazionale con il soggetto abilitato ad operare nell’interesse pubblico”, vincolo da individuarsi “nella figura della concessione di costruzione di opera pubblica o in analoghe figure organizzatorie”, il che è garantito nella specie dalla convenzione del marzo 1998 (in particolare artt. 5 e 9 e relazione allegata alla deliberazione di Giunta n. 29 del 20 gennaio 1998).
La censura è infondata.
La invocata disposizione normativa collega la gratuità dell’intervento edilizio, oltre che al profilo oggettivo, che non pare nella specie difettare, ad un preciso connotato soggettivo, cioè essere l’opera stessa realizzata da “enti istituzionalmente competenti”.
Appare evidente che nella specie non si è in presenza di un “ente pubblico” né ricorre la figura del “concessionario di opera pubblica”, che realizza una traslazione di funzioni pubbliche su soggetto privato; ad avviso di parte ricorrente sarebbe tuttavia sufficiente la convenzione stipulata tra la società medesima e il Comune di Prato a garantire la funzionalizzazione dell’operato della società e ad escludere che si abbia mero perseguimento del fine di lucro, in tal modo meritando l’applicazione della invocata norma sulla gratuità.
Tale percorso interpretativo, tuttavia, non pare convincente.
È vero che la giurisprudenza estende l’applicazione dell’invocato art. 9, comma 1, lett. f), parte prima, della legge n. 10 del 1977 anche oltre i confini soggettivi dell’ente pubblico, ma richiedendo che il soggetto privato non agisca per fini di lucro e abbia un “legame istituzionale con l’azione amministrativa volta alla cura di interessi pubblici” (Cons. Stato, sez. 4^, 28.10.11, n. 5799; id. 8.11.2011, n. 5903); nella specie questo “legame istituzionale” non pare sussistere, non risultando idonei a crearlo gli impegni che la società ricorrente ha assunto con la convenzione del 26 marzo 1998, che prevedono la libera accessibilità degli interessati alla struttura ma senza più pregnanti obbligazioni in punto di erogazione delle prestazioni e costi delle stesse; in altre parole, la richiamata convenzione del 26 marzo 1998, valutata con riferimento alla prima fattispecie di cui all’art. 9, comma 1, lett. f) cit., non risulta idonea a creare vincoli così intensi con il soggetto pubblico da far rientrare il soggetto privato attuatore tra gli “enti istituzionalmente competenti”.
Dario Meneguzzo - avvocato
sentenza TAR Toscana 1596 del 2014
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