Secondo il TAR Trento la richiesta di sanatoria non determina l’inefficacia della sanzione demolitoria

29 Ott 2014
29 Ottobre 2014

Il TAR Trento si occupa del rapporto tra la richiesta di sanatoria edilizia e l’ordinanza di demolizione. Il Collegio, seppur consapevole che altra parte della giurisprudenza ritenga che la richiesta ex art. 36 DPR n. 380/2011 comporti l’inefficacia delle sanzioni originarie, giunge ad affermare che l’istanza della parte non interrompe i termini per proporre un eventuale ricorso, ma determini solo una sospensione temporanea della sanzione. Di conseguenza, ove la sanatoria sia respinta, l’Amministrazione non deve accertare nuovamente la permanenza dell’abuso.

Ecco il passo della sentenza n. 360 del 2014: “3.2. E’ ben vero che secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dei ricorrenti, certamente non ignorato dal Collegio, l’attivazione del procedimento di sanatoria edilizia determinerebbe l’inefficacia delle sanzioni comminate con l’originaria ordinanza di rimessione n pristino.

Secondo tale orientamento, l’amministrazione, previamente tenuta a pronunciarsi (con provvedimento esplicito od implicito) sulla richiesta sanatoria, dovrebbe, all’eventuale esito negativo, adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere (nel mentre, nell’opposto caso di favorevole delibazione dell’istanza, la conseguita sanatoria avrebbe effetto estintivo per le sanzioni già adottate). Ne deriverebbe, secondo quanto prospettato dai ricorrenti nella propria memoria di replica, che l’interessato potrebbe attendere l’esito della domanda di sanatoria per impugnare tempestivamente i provvedimenti sanzionatori in precedenza adottati dell’amministrazione.

3.3. Peraltro, questo Tribunale (c.f.r.: sentenze 21 marzo 2012, n. 93 e 27 luglio 2011, n. 206) da tempo aderisce, sul punto, ad un ben diverso insegnamento giurisprudenziale (Cons. di Stato, sez. V, 28.7.2014, n. 3990; idem: sez. VI, 9.4.2013, n. 1909; idem: sez. IV, 19.2.2008, n. 849; T.a.r. Campania Napoli 3.5.2013, n. 2289).

Invero, l’ingiunzione di riduzione in pristino (art. 129 L.P. n. 1/2008) costituisce il primo atto del procedimento sanzionatorio in materia edilizia. La predetta contiene l’accertamento, come del resto emerge dalla lettura dell’atto qui impugnato, della natura abusiva dell’intervento contestato e della tipologia del medesimo fra le categorie previste dalla normativa provinciale, di talchè costituisce, per il destinatario, provvedimento immediatamente lesivo e come tale doverosamente impugnabile nel termine di legge, a pena di decadenza.

Il procedimento di sanatoria (art. 135 L.P. n.1/2008) si colloca, nettamente, su un diverso piano logico-giuridico, investendo la delibazione dell’eventuale conformità dell’intervento, già definito abusivo, rispetto alla normativa urbanistica ed, in primis, alle disposizioni contenute nello strumento di pianificazione.

Se dunque può convenirsi che l’attivazione di tale procedimento comporti la sospensione temporanea dell’applicazione delle sanzioni edilizie, potendo l’abuso essere sanato, non può tuttavia con ciò ritenersi che il rigetto della sanatoria consenta all’interessato di ridiscutere e contestare, in occasione della comunicazione del diniego, la natura abusiva dell’opera e la tipologia di appartenenza, già individuate nell’originaria ordinanza rimasta inoppugnata (c.f.r.: T.a.r. Campania Napoli, 1.6.2012, n. 2615).

Peraltro, la possibilità per gli interessati di impugnare, per vizi propri, sia il diniego della richiesta sanatoria, sia i successivi atti consequenziali, non può determinare una sorta di remissione in termini rispetto all’onere, non assolto, della previa e tempestiva contestazione circa l’abusività dell’opera contestata e la qualificazione dell’abuso”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Trento n. 360 del 2014

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