Come si calcola la cd. fiscalizzazione dell’art. 34 del DPR 380/20021 – no aggiornamenti ISTAT

20 Lug 2021
20 Luglio 2021

Il Consiglio di Stato fornisce alcuni spunti per chiarire il metodo di calcolo della cd. fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, c. 2 del d.P.R. n. 380/200, giungendo a sostenere che, da un lato, il metodo del calcolo è predeterminato dal legislatore e, dall’altro lato, che non sembra corretto applicare gli aggiornamenti ISTAT.

Ringraziamo l’arch. Fiorenza Dal Zotto, funzionario comunale, per la segnalazione.

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8 replies
  1. Anonimo says:

    Scusi architetto. Lei nella prassi fa presentare un intervento congiunto, di opere a sanatoria e opere da realizzare???? Mi pare che non sia più possibile da anni questa cosa farla. Provi a chiedere un parere in Soprintendenza e veda cosa le dice???

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  2. Anonimo says:

    Nota all’art. 6 – che modifica l’art. 34 del Dpr 380/2001-

    Premesso che oggi, con l’art. 22 comma 2-bis del Dpr n. 380/2001, non possono mai essere opere realizzate in difformità, quelle varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, che non hanno bisogno di atti di assenso di altri Enti, ovvero se acquisiti prima, quindi non succederà mai, come capitava prima del 2014, che il Vigile o il tecnico comunale, dopo avere fatto il sopralluogo, in seguito venga emessa l’ordinanza.

    L’articolo 6, dice: l’interessato può chiedere di eliminare le opere abusive mediante la loro demolizione nel contesto di uno degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto, a condizione che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed eseguito entro un termine fissato dal Comune.”.

    Quindi vuol dire che l’interessato presenta la pratica in Comune spontaneamente, immagino che si tratta di abusi fatti dal 77’ in poi, visto che fino a quella data ora sono legittimi come indicato nell’art. 7.

    Inizialmente, non avevo capito lo spirito di tale riforma dell’art. 34 del Dpr 380/2001, ma sembra che sia improntata a velocizzare la procedura- Spiego: quanto si dice eliminare le opere abusive mediante le loro demolizioni, applicando l’art. 3 comma1 lett. d) ed e) , vuol dire – , visto le definizione che si danno in questo articolo, in un contesto di: “ interventi di ristrutturazione edilizia “ e “ interventi di nuova costruzione”, per cui apparentemente che senso ha applicarli nella demolizione ??? – in seguito penso di avere capito lo spirito: trattasi di opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie quindi conseguire la conformità urbanistica – edilizia , contestualmente alla realizzazione dei nuovi interventi- altrimenti non si capisce come mai si citano i titoli sopra indicati per fare gli interventi, e che l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici, quindi senza prima avere sanato gli abusi – questo ragionamento starebbe a significare che solo tale tipologia di interventi potrebbe essere eseguita;

    ATTENZIONE, se l’intenzione è quella di dire faccio pure l’intervento edilizio, senza prima avere sanato gli abusi, e bene RIBADIRE CHE GLI INTERVENTI DESTINATI A SANARE GLI ABUSI EDILIZI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI BONUS FISCALI –

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  3. Anonimo says:

    Art. 34 – ora modificato dall’art. 6 –
    SENTENZA N. 77 ANNO 2021
    Norme impugnate: Artt. 1 e 2 legge della Regione Veneto 23/12/2019, n. 50.

    La Regione nella memoria depositata il 30 marzo 2020, dice:

    4.2.– Su tali basi, la Regione ha evidenziato che le disposizioni impugnate riguardano infatti «abusi edilizi di scarso rilievo, risalenti, peraltro, ad un periodo ‘storico’ nel quale i progetti venivano sottoposti al solo esame della commissione edilizia e in cui le varianti ai progetti già dotati di licenza edilizia venivano realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzatori»; si tratterebbe, quindi, di una tipologia di abusi già considerata «sanabile in via generale» dal legislatore statale, COME EVINCIBILE DALL’ART. 34 T.U. EDILIZIA che, per il caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, consente che l’ordine di demolizione sia sostituito dal pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione.

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  4. Anonimo says:

    Commento all’art. 34 – ora modificato dall’art. 6 della LR n. 19/2021-

    Premesso che,

    Il campo applicativo delle parziali difformità non è proprio ben circoscritto

    Il presupposto fondamentale comunque è l’esecuzione in parziale difformità rispetto ad un organismo edilizio che detiene caratteristiche di legittimità.

    La parziale difformità deve consistere nell’intervento apportante modifiche senza preventiva variante al permesso di costruire, quindi presuppone la preesistenza di un titolo edilizio abilitante l’intervento o la costruzione;
    Quindi sono esclusi i casi di interventi in assenza di titolo, totale difformità o con variazioni essenziali da esso.

    Devono essere interventi eseguiti in parziale difformità non doppiamente conformi

    Fiscalizzare l’abuso edilizio non significa sanarlo.

    Sotto vincolo paesaggistico non è mai una parziale difformità –

    Intanto l’opera abusiva deve costituire parziale difformità compiuta rispetto ai titoli abilitativi “pesanti”, cioè relativi alle opere rientranti nelle massime categorie di intervento; più precisamente dovranno essere parziali difformità effettuate a: Permesso di Costruire rilasciato (c.2 art. 34 TUE) Scia alternativa al Permesso di Costruire (c.2-bis art. 34 TUE)

    Si capisce bene che il presupposto fondamentale sia l’esecuzione di esse durante il periodo di efficacia dei titoli edilizi menzionati; in altre parole l’illecito non deve avvenire in assenza o al di fuori di questi due titoli, ma nel periodo di loro efficacia.

    La parziale difformità è appunto parziale: ciò significa che il risultato finale sarà un organismo edilizio diverso da quello autorizzato dal permesso di costruire, ma non completamente diverso

    Avremo una parte legittima della costruzione (o unità immobiliare) che convivrà ad una parte non legittima.
    Invece se le opere illecite risultano effettuate al di fuori del periodo di efficacia del Permesso di costruire, non si può parlare di “parziali difformità.

    – Al contrario, l’ipotesi di parziale difformità al PdC prevista dal comma 1 (e non 2) dell’art. 34 T.U.E. possono essere “davvero” regolarizzati con l’unica procedura di sanatoria a regime, cioè l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 D.P.R. 380/01, a condizione che sia accertata la doppia conformità alla disciplina vigente al momento del compimento delle opere e alla presentazione dell’istanza.

    La fiscalizzazione si può applicare soltanto in presenza di un provvedimento di demolizione emesso dalla competente autorità (Es. Comune), che ha accertato l’abuso come parziale difformità al Permesso di costruire, o Scia alternativa al PdC.

    L’art. 34 c.2 del DPR 380/01 (come confermato da consolidata giurisprudenza) prevede la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria; quindi per prima cosa dovrà essere emesso l’ordine di demolizione, senza il quale non può avvenire la fiscalizzazione.

    Una volta emessa l’ordinanza, il Comune valuterà l’impossibilità a demolire in fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione.

    Il risultato finale della fiscalizzazione dell’abuso non annulla l’efficacia del provvedimento di ordine di demolizione, ricordando che tale sanzione pecuniaria non rende inefficace l’ordinanza demolitoria.
    Nella fase esecutiva del provvedimento sanzionatorio, le parti possono constatare la situazione di pericolo o pregiudizio, ricordando che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione.

    E’ bene rammentare in via non esaustiva quanto segue: La fiscalizzazione non ha valore o efficacia contestuale verso altre discipline a valenza urbanistico edilizio, quali la paesaggistica o beni culturali (e molte altre).

    Va inoltre osservato che, parimenti, va esclusa ogni efficacia estintiva delle violazioni della disciplina antisismica quale conseguenza del rilascio di autorizzazioni postume a sanatoria.

    la disciplina prevista dall’art. 34, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell’illecito edilizio, trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una “sanatoria” dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.

    -Inoltre, l’avvenuta fiscalizzazione non legittima la porzione oggetto di procedura e tanto meno può essere considerata come legittimata nelle successive pratiche edilizie e ristrutturazioni, e questo potrebbe bloccare in molti casi anche quelle più semplici, sopratutto quando non è distinguibile la parte legittima da quella illecita.

    In definitiva il legislatore ha impostato un rigido impianto che lascia qualche spiraglio a coloro che hanno fatto un illecito più “formale” che sostanziale, in quanto la verificata doppia conformità in sanatoria punta a dimostrare l’avvenuto rispetto nei confronti della disciplina urbanistica.

    Quindi:
    – sistemato la posizione da un punto di vista edilizio e urbanistico col Comune, come previsto dall’art. 6 della LR n. 19/2021: devono essere tenute di conto anche le possibili difformità sotto diversi profili, ad esempio strutturali e vincolistici, nei quali si potrebbe addirittura avere contrasti e ulteriori difficoltà.

    Ad esempio in ambito paesaggistico, gli aumenti volumetrici non possono accedere neppure alla presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica: in quel caso se da una parte il comune mi riconosce l’impossibilità di demolire l’opera, la soprintendenza può benissimo rigettare la domanda per il semplice aumento di volume. In pratica è un’altra di quelle situazioni che costringono proprietari a tenere nell’oblio i propri immobili in attesa di chissà quale provvedimento straordinario di condono.

    Conclusioni:

    – La fiscalizzazione non ammette o autorizza neppure il completamento delle opere qualora sia effettuato il procedimento in corso di esecuzione, considerato che per esse vengono tollerate nello stato in cui si trovano in relazione a quelle legittimamente realizzate-
    QUINDI COME SI FA A DIRE QUESTA COSA SE VIENE PRESENTATA LA PRATICA DI FISCALIZZAZIONE DOPO TANTI ANNI??? io quel fabbricato potrei averlo completato anche dopo 20 anni. (esempio: SCA di agibilità, dove si dichiara che le opere sono state ultimate nei tre anni di validità, senza richiesta di proroga, e la stessa viene presentata dopo otto anni, come faccio a sapere nei 5 anni senza titolo cosa è stato fatto??).

    Se il presupposto fondamentale è l’esecuzione delle opere durante il periodo di efficacia dei titoli edilizi; e quindi l’illecito non deve avvenire in assenza o al di fuori di questi titoli, ma nel periodo di loro efficacia.

    Come si va a stabilire l’anno dell’abuso visto che la parziale difformità ce solo se le opere sono state realizzate in validità dl titolo??? in questo modo è più conveniente fare abusi, visto che poi chiedo di demolire-

    Premesso che certe opere le posso anche demolire da solo, senza presentare domanda in comune-
    – che è stato limitato il campo delle opere difformi, visto l’art, 22 comma 2 bis,Dpr 380/2001, e che si possono presentare le varianti finale non essenziale-

    Visto il post del 18-05-2021, dell’avv. Meneguzzo:

    La normativa sulla sanatoria delle parziali difformità per lo più presenta scogli insuperabili.

    Sembra che a Roma finalmente qualcuno lo ha capito, tanto che i consiglieri giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno espresso un parere favorevole a due ipotesi per risolvere il problema :
    1) quella di eliminare un abuso mediante un intervento di demolizione e ricostruzione, senza preventiva sanatoria dell’abuso;
    2) quella di sanare le parziali difformità senza il requisito della doppia conformità, attualmente richiesto dall’articolo 36 del DPR 380/2001 (basterebbe la conformità alla normativa urbanistica vigente oggi, pagando una sanzione da 516 a 5.164 euro).

    Volendo capire l’intenzione della Regione, di non potere contare su Roma, ha dovuto deviare, quindi dopo aver posto rimedio su quei fabbricati ora legittimati dall’art. 7, fino al 77’-

    – che ora con l’art. 6 della LR n. 19/2001- vuole anche porre rimedio su quelli dal 77’ in poi, mi chiedo:

    MA CON TUTTO QUESTO, IN DEFINITIVA:
    – se fossero presi in esame i criteri sopra citati (anno dell’abuso etc.):
    non si rischia di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “CONDONO MASCHERATO” con grave ripercussioni sull’assetto del territorio e in contrasto con la chiara intenzione del legislatore

    geom .giglio

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  5. Anonimo says:

    Domani Le rispondo nel merito di cosa a mio avviso ce scritto nell art 6 quanto citano l art 34 del dpr 380, anticipando che segue il filone dei fabbricati ora conformi di cui all 7 , legittimati fino al 77′ , e rimanevano fuori tutti gli altri dal 77′ in poi, seguendo l onda qui dentro enfatizzata dall avvocato meneguzzo, sul perché non posso demolire un fabbricato abusivo. Se ha pazienza cercherò di spiegare. Goem giglio

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Grazie di averlo spiegato – almeno una cosa è stata chiarita – quindi non si può sempre demolire come dice l’art. 6???

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  7. Fiorenza Dal Zotto says:

    Risposta alla notazione fatta dall’ “anonimo”: Direi proprio di no, l’art. 6 della nuova l.r. 19/2021 consente semplicemente di eseguire la demolizione dell’opera eseguita in parziale difformità contestualmente a un eventuale intervento edilizio indicando modi e tempi della demolizione [un po’ quello che già si faceva per prassi] evitando l’emissione di un’ordinanza di demolizione con successiva verifica di ottemperanza quale presupposto per la riconduzione a legittimità dello stato di fatto [da cui poi si poteva partire per la presentazione del titolo ediliio]. Resta invece immutata la possibilità, per le parziali difformità, nel caso in cui si dimostri che l’abbattimento della parte non conforme comprometta la parte conforme, procedere con la “fiscalizzazione” dell’abuso. Permane quindi la necessità della quantificazione della sanzione alternativa alla demolizione.
    Fiorenza Dal Zotto

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  8. Anonimo says:

    In Veneto non occorre più fare il calcolo Architetto, visto l’art. 6 della LR n. 19/2021-

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