La legge regionale Veneto n. 50/2019 è incostituzionale

21 Apr 2021
21 Aprile 2021

Pubblichiamo la sentenza della C. Cost. n. 77 del 21.04.2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. Veneto n. 50/2019 per incompetenza della Regione, ex art. 117, c. 3 Cost.

pronuncia_77_2021

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6 replies
  1. Anonimo says:

    DANIELE MARANGONI:
    Si legga pure il Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza pubblicato su questo sito il 20 aprile scorso

    Declaratoria di incostituzionalità della legge: effetti sui provvedimenti amministrativi emanati

    Questa sentenza risponde in modo chiaro alla domanda di quelli che ci chiedono cosa succederà se per caso la Corte Costituzionale dichiarasse costituzionalmente illegittima la legge regionale del Veneto n. 50 del 2019, il c.d. minicondono regionale. 
    Il TAR Catania ha spiegato che:
    – la declaratoria di incostituzionalità di una legge impedisce che questa possa essere applicata ai rapporti pendenti, anche se sorti in precedenza;
    – qualora sia già stato emanato un atto amministrativo sulla base della legge incostituzionale, esso non viene automaticamente caducato, bensì è affetto da illegittimità sopravvenuta, che dovrà essere dichiarata dal G.A., anche d’ufficio, oppure da un provvedimento in autotutela della P.A.;
    – gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.

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  2. Anonimo says:

    La L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30 stabilendo che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, va interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

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  3. Daniele Marangoni says:

    Buongiorno, è possibile ricordare brevemente quali sono le conseguenze di questa sentenza sulle istanze presentate? Ricordo che in base al tipo di pronuncia potevano esserci 2 o 3 possibili risvolti sull’efficacia delle SCIA.
    RIngrazio già chi vorrà dare il so contributo.

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Buongiorno geometra,
      a mio giudizio, se alla data di pubblicazione della sentenza della C. Cost. n. 77/2021 in G.U. n. 16 del 21.04.2021 sono già decorsi i trenta giorni previsti dalla SCIA edilizia ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 o alla SCIA alternativa al PdC ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune non potrebbe inibire il titolo, dato che ormai lo stesso si è consolidato.
      Rimane ovviamente salvo il potere di inibitoria in autotutela ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990 nel termine dei diciotto mesi, ma, in tal caso, il Comune dovrebbe motivare l’interesse pubblico.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

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  4. SanVittore says:

    Sono pienamente d’accordo con Lei. Qualche volta le sentenze delle Corte mi sembrano un po’ “parà sù”, come si direbbe dalle mie parti.

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  5. Anonimo says:

    Buon giorno, mi pare che nella citazione per cui occorre la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 5, non sia corretta a mio avviso, non se ne parla da nessuna parte.

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