L’attività cinotecnica amatoriale si può fare in zona agricola?
Il TAR Veneto dice di si.
IL TAR Veneto, sezione seconda, con l’ordinanza n. 382 dell’1 agosto 2013, infatti, ha respinto la domanda di sospensione cautelare di un permesso di costruire in sanatoria, rilasciato per alcuni manufatti in zona agricola, funzionali all'esercizio dell'attività cinotecnica amatoriale di allevamento di cani di razza rottweiller.
Il TAR, premettendo prudenzialmente che le sue considerazioni si basano su un primo esame tipico della fase cautelare, così motiva il provvedimento:
- “Ritenuto che (…) l’attività di allevamento sopra citata, non appare raggiungere le dimensioni per poter essere considerata un’attività d’impresa, circostanza quest’ultima che consente di ritenere non applicabile le prescrizioni di cui all’art. 44 L. Reg. 11/2004.”; il riferimento deve intendersi, in particolare, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 44, invocati dal ricorrente per sostenere che la tesi che l’interessato dovesse avere i requisiti di ordine soggettivo (qualifica di imprenditore agricolo) e oggettivo (Piano aziendale) per costruire questo tipo di manufatti;
- “Considerato che la stessa natura amatoriale e non professionale di detta attività è stata confermata anche dall’azienda USLL così come desumibile dall’esame del provvedimento impugnato, circostanza quest’ultima che consente di escludere anche il difetto di istruttoria lamentato dai ricorrenti.”; si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, della L. 349/1993 e del DM 28.1.1994, n. 193200, non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità. Questi parametri numerici sono stati presi in considerazione anche dall’allegato A alla DGRV 272 del 6.2.2007, che definisce come allevamento di cani e gatti per attività commerciale: la detenzione di cani e gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiori a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- “Ritenuto che non appare sussistere nemmeno il secondo vizio dedotto dalle parte ricorrenti, in quanto riferito alla natura abusiva della realizzazione di gabbie, pavimentazioni e percorsi, manufatti questi ultimi che, in quanto privi di copertura, appaiono non determinare la creazione di volume.”
Dario Meneguzzo
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