Interventi a tutela del libero deflusso delle acque
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti dell’art. 20, co. 1 l.r. Veneto 27/2021, in base al quale le strutture della Giunta regionale competenti per territorio vengono autorizzate a effettuare «interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell’alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque».
Il Governo riteneva che questa norma collidesse con le competenze esclusive statali di tutela del paesaggio.
La Consulta, però, ha osservato che questi interventi risultano sostanzialmente equivalenti alle attività contemplate dal punto A.25 dell’All. A al d.P.R. 31/2017, che li esonera espressamente dall’autorizzazione paesaggistica.
Pertanto, l’attività demandata alle strutture della Giunta regionale dall’art. 20 cit. non potrà che svolgersi nei limiti segnati dalla norma interposta statale, anche con riferimento alle parti di essa non testualmente riprodotte nella disposizione impugnata, ma chiaramente in essa implicate (con riguardo, in particolare, alla necessità che gli interventi in questione «non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua»).
Post di Daniele Iselle
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