Opere difformi da progetti degli anni ’60 e inutili tentativi di sanarle anche se all’epoca erano modifiche irrilevanti

03 Set 2013
3 Settembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1077 del 2013 esamina un caso in cui un immobile risulta parzialmente difforme dai progetti risalenti agli anni '60 e ribadisce che le opere difformi sono sanabili solo se sussista il requisito della doppia conformità (art. 36 DPR 380). Sulla base di tale principio risulta non decisivo che all'epoca di realizzazione delle opere le modifiche rispetto al progetto fossero  irrilevanti (per esempio, rispetto alla distanza dai confini, che non  erano allora previste). Inoltre non si può attribuire valore di sanatoria implicita al successivo rilascio nel corso del tempo di altri titoli edilizi nei quali fosse rappresentato l'immobile difforme, se il titolo aveva per oggetto opere diverse da quelle difformi (per esempio la recinzione).

Dal punto di vista della stretta applicazione della legge sarà sicuramente così, ma ciò non toglie che ci sia in questo qualcosa di profondamente ingiusto, tenendo conto del fatto che negli anni '60 erano gli stessi comuni (per voce del sindaco o dell'assessore) che spesso "autorizzavano" verbalmente le modifiche rispetto al progetto approvato, soprattutto quando erano considerate irrilevanti (per esempio rispetto alla localizzazione), dicendo che non serviva presentare un nuovo progetto o una variante e che il successivo rilascio dell'abitabilità avrebbe coperto la modifica. Forse bisognerebbe chiedersi se non si debba invocare anche in questa materia "il principio di inesigibilità" di penalistica memoria.

Scrive il TAR: "1. Con un unico motivo parte ricorrente sostiene che le difformità rispetto al progetto originario, contenute nel provvedimento di diniego, risulterebbero legittimate dai successivi permessi edilizi che hanno riguardato l’immobile di cui si tratta. Si evidenzia, ancora, che le disposizioni relative alle distanze sui confini, oggi contenute nell’art. 29 delle NTA non risultavano vigenti al momento in cui l’immobile veniva assentito dai permessi di costruire n. 213/1961 e 592/1966. 2. Detta ricostruzione non può essere condivisa. In primo luogo va rilevato come le argomentazioni di parte ricorrente, confermano, seppur indirettamente l’esistenza di una difformità in materia di distanze rispetto al progetto in origine assentito, difformità che evidentemente avevano determinato la stessa ricorrente a presentare l’istanza di sanatoria ora sottoposta a questo Collegio.
2.1 Va, inoltre, premesso che l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del Dpr 380/2001 richiede, come è noto, che sia soddisfatto il requisito della c.d. doppia conformità che, a sua volta, presuppone che l’opera sia conforme alla disciplina vigente in due differenti momenti storici: quello in cui l’opera era stata realizzata e, ancora, quello relativo al momento in cui viene presentata la domanda di sanatoria.
2.2 L’intento del legislatore è stato quello di circoscrivere gli effetti “sananti”, al fine di regolarizzare quelle opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma che risultano conformi, nella sostanza, alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono (in questo senso T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 03-12-2010, n. 1931).
3. Tutto ciò premesso va considerato, e con riferimento al caso di specie, che le argomentazioni di parte ricorrente dimostrerebbero, tutt’al più, una conformità dell’opera nel solo momento l’opera veniva realizzata.
3.1 A detta conclusione è possibile giungere considerando quegli elementi riconducibili, in particolare, all’asserita inesistenza della disciplina delle distanze al momento in cui l’immobile veniva costruito e, ancora, alla rappresentazione del lotto posta in essere dal Comune di San Pietro in Cariano e ritenuta erronea dalla parte ricorrente. 4. E’ però, altrettanto, evidente che, nel caso di specie, non sussiste la conformità dell’opera al momento in cui la domanda di costruire veniva presentata e, ciò, come correttamente ha ritenuto sia, l’Amministrazione comunale nel provvedimento impugnato sia, ancora, il Consulente Tecnico d’ufficio, nominato dal Giudice Ordinario nell’ambito della controversia civile attivata dagli stessi ricorrenti e sopra ricordata.
4.1 Al momento in cui detta domanda veniva presentata risultava, infatti, vigente sia l’art. 29 delle NTA del Piano Regolatore sia il DM 1444/68 che, ponendo l’obbligo del rispetto di precise distanze dai confini, avevano l’effetto di determinare il Comune nel rigetto dell’istanza in precedenza presentata.
4.2 Si consideri che una volta verificate le difformità dell’opera rispetto al progetto originario l’Amministrazione comunale, avuto presente la
verifica circa la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, risulta titolata all’esperimento di un’attività oggettiva e vincolata in relazione alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità.
4.3 Un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 02-09-2010, n. 1887 e T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 12-10-2012, n. 751) ha sancito, infatti, che “in tema di violazioni inerenti la normativa edilizia, il permesso in sanatoria è un provvedimento tipico disciplinato, in maniera specifica, dall'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. Siffatta rigida tipicità risulta ostativa rispetto ad una possibile estensione di tale potere al di fuori dei presupposti, inerenti alla necessità della doppia conformità (alla normativa vigente al momento della realizzazione ed a quella di presentazione dell'istanza), come dettati dalla citata norma di riferimento. Non sono ammessi, in altri termini, spazi residui che consentano di affermare la sopravvivenza della cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", ….”.
4.4 E’ allora del tutto evidente che nell'accertamento di conformità regolato dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) il Comune è chiamato a svolgere una valutazione da rapportare ad un assetto di interessi prefigurato dalla citata disciplina, con la conseguenza che la verifica dei presupposti sopra precisati assume una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva pertanto di appezzamenti discrezionali.
4.5 Si consideri, ancora, come non sia possibile nemmeno condividere l’argomentazione di parte ricorrente nella parte in cui ritiene che l’immobile, per quanto concerne le distanze, dovesse considerarsi già autorizzato dai successivi titoli edilizi, poi emanati dall’Amministrazione comunale.
4.6 Sul punto va rilevato che le successive licenze hanno avuto ad oggetto la realizzazione di opere e lavori del tutto differenti che, in quanto tali, erano riferiti alla realizzazione di un ampliamento e di una recinzione (la licenze del 1971 e del 1985).
4.7 E’ parimenti evidente come non sia condivisibile l’argomentazione in base alla quale un’autorizzazione a realizzare una recinzione (di cui alla licenza del 1971) abbia un effetto sanante per quanto riguarda le difformità inerenti alla sagoma dell’edificio o, ancora, come detto effetto possa essere correlato alla licenza del 1966 in quanto diretta a permettere l’esecuzione di un ampliamento.
5. Ne consegue come detti provvedimenti, pur avendo a riferimento una situazione differente rispetto a quella originaria, non sono suscettibili di costituire una sanatoria, nemmeno implicita di precedenti difformità a, ciò, ostando l’obbligo del rispetto delle prescrizioni e del procedimento delineato dall’art. 36 del Dpr 380/2001.
6. Ne consegue che una volta accertata la mancanza dei presupposti sopra indicati il Comune non poteva non emanare il provvedimento di rigetto ora impugnato e, ciò, in adesione ai principi sopra ricordati".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1077 del 2013

Tags: , ,
4 replies
  1. Beppe says:

    Volevo capire, perchĂ© nel caso specifico non è stato fatto ricorso, appellandosi all ante 67 e ante regolamento edilizio comunale? Era in un centro storico nel 1960? Al momento della licenza edilizia?…. Altro punto di riflessione, deve esserci la doppia conformitĂ  urbanistica solo se ritengo che l opera è difforme nel titolo iniziale, se io dimostro che col titolo iniziale l opera è conforme, non devo accedere in sanatoria…. Quindi perchĂ© la conformitĂ  allo stato attuale?
    PerchĂ©…. Non si può non fare un anakisi storica dei titoli edilizi, licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, non per puro esercizio dell accademia della crusca sono stati cambiati i nomi, ma c’è tutto un significato di legge che tendiamo a dimenticare.
    Cercate il significato di… Licenza edilizia.
    Beppe

    Rispondi
  2. Dario Meneguzzo says:

    Come si dice dalla mie parti: “piuttosto di peggio, meglio piuttosto”. In effetti la tutela dell’affidamento potrebbe salvare l’immobile dalla demolizione, ma non impedire che lo stesso perda in concreto la sua commerciabilitĂ  (chi lo compera piĂą?), pregiudicandone il valore economico.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    …è anche interessante capire come il comune si muoverĂ  successivamente alla sentenza; avvierĂ  l’iter per la demolizione o riterrĂ  applicabile il principio del legittimo affidamento degli interessati alla luce del modus operandi che in quegli anni in tutti i comuni ricorreva e cioè non presentare varianti in corso d’opera magari perchĂ© disincentivati dagli stessi organi politici?

    Rispondi
  4. fiorenza dal zotto says:

    la questione è molto delicata, di grande attualitĂ  e molto complessa. Una cosa è certa: interessa e riguarda tutti i comuni! Il tema, a mio avviso, merita approfondimenti … anche in relazione alla normativa sul condono edliizo, sulle norme in vigore nei vari comuni, sul concetto di centro abitato contenuto nella legge 1150/1942 nel suo testo originario (ovvero prima delle modifiche introdotte nel 1967 con estensione dell’obbligo della livenza a tutto il territorio comunale). Sto predisponendo una proposta di provvedimento che dia indirzzi in tal senso … certo la dovrò esaminare anche alla luce delle conclusioni contenute in questa sentenza
    fiorenza dal zotto

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Dario Meneguzzo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC