Quando viene presentata domanda di sanatoria di abusi edilizi, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizioni, inibitorie, ordine di sospensione dei lavori)

29 Ago 2013
29 Agosto 2013

Segnaliamo sul punto al sentenza del TAR Veneto n. 1076 del 2013.

Scrive il TAR: "1.3 Sul punto va ricordato come l’orientamento giurisprudenziale prevalente, peraltro confermato da recenti pronunce, abbia sancito che ” quando viene presentata domanda di sanatoria di abusi edilizi, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizioni, inibitorie, ordine di sospensione dei lavori), nel presupposto che, sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzitutto a esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione mentre, dal punto di vista processuale, la documentata presentazione di istanza di condono comporta l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse avverso i pregressi provvedimenti repressivi (Cons. Stato Sez. V, 24-04-2013, n. 2280, conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, n. 1008/2000)”. Anche in precedenti pronunce la giurisprudenza di merito ha confermato che “la proposizione di ogni istanza di sanatoria o di condono successivamente all'adozione dei provvedimenti negativi già impugnati con uno o più ricorsi giurisdizionali ancora pendenti, determina l'improcedibilità dei gravami stessi per carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato da tali istanze comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, idoneo comunque a superare la precedente misura sanzionatoria oggetto dell'ultima impugnativa; l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio viene pertanto traslato verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga detta istanza e disponga ex novo la demolizione (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I Sent., 17-12-2008, n. 1322 e T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 22-05-2009, n. 1262)”.
1.4 Detto orientamento trova la propria ragion d’essere nella considerazione in base alla quale, a seguito della presentazione della domanda di sanatoria o di accertamento di conformità, viene ad instaurarsi un nuovo procedimento che può culminare con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria o con il rigetto della nuova domanda. In entrambi i casi è del tutto evidente come si determini il venir meno della precedente situazione litigiosa, in quanto la stessa verrà comunque superata dal nuovo provvedimento del Comune che concluderà  definitivamente il procedimento di sanatoria. L’interesse originario del ricorrente, anche a seguito dei provvedimenti inibitori delle Dia e delle Scia edilizie, risulta pertanto effettivamente “traslato” nel procedimento diretto all’emanazione del permesso in sanatoria e, ciò, considerando che non è possibile individuare alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che verranno sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio, ovvero, dal titolo
edilizio rilasciato in sanatoria".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1076 del 2013

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