Salva casa: sulla determinazione dell’oblazione ex art. 36 bis, commi 5 e 5-bis, DPR 380/2001

03 Feb 2025
3 Febbraio 2025

Sulla entità dell’oblazione, in particolare nel caso di SCIA, le linee guida rimandano alle “prassi applicative già in uso” per il calcolo della sanzione prevista dal previgente art. 37.

Probabilmente il Ministero si è accorto che la norma è scritta molto male e che l’intento era forse quello di riproporre il meccanismo sanzionatorio precedente (pur con diversi limiti inferiori e superiori), ma l’interpretazione che dà del nuovo art. 36 bis è del tutto opinabile, in quanto il tenore letterale della norma è ora ben diverso.

Mentre prima la sanzione era stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento del valore venale ottenuto con l’intervento abusivo, quindi era legittimo stabilirla in percentuale rispetto al plusvalore stabilito dall’Agenzia del Territorio, ora la norma dice letteralmente che l’oblazione è pari al doppio dell’aumento del valore venale. E’ vero, il responsabile del procedimento la deve determinare, ma può farlo solo all’interno di un minimo e un massimo, non (come invece dicono le linee guida) in una percentuale del plusvalore determinato dell’agenzia del territorio (o meglio, del doppio di questo valore).

Non avrebbe alcun senso stabilire il doppio di qualcosa se poi il responsabile del procedimento ne dovesse applicare una percentuale a piacere: sarebbe uguale stabilire una percentuale doppia dell’aumento di valore non raddoppiato.

Pertanto, l’unica interpretazione coerente con la norma è, a mio avviso, la seguente: i margini di manovra per il responsabile del procedimento sono dati dal minimo e dal massimo, in relazione alla conformità o meno dell’abuso alle norme vigenti al momento della sua esecuzione: in pratica, una volta che l’Agenzia del Territorio stabilisce l’aumento di valore, il responsabile del procedimento non può che determinare la sanzione in questo modo:

  1. a) se sussiste la doppia conformità:

doppio del valore inferiore a € 516 = oblazione € 516     

doppio del valore compreso tra € 516 e € 5.160 = oblazione pari a quanto stabilito dall’A.T.

doppio del valore superiore a € 5.160 = oblazione € 5.160

  1. b) se non sussiste la doppia conformità:

doppio del valore inferiore a € 1.032 = oblazione € 1.032

doppio del valore compreso tra € 1.032 e € 10.320 = oblazione pari a quanto stabilito dall’A.T.

doppio del valore superiore a € 10.320 = oblazione € 10.320

Quanto all’ipotesi del pagamento in due fasi (prima il minimo edittale e poi, una volta stabilita l’intera sanzione, il conguaglio) e la conseguente formazione del titolo “valido ma non efficace”, viene da chiedersi quale sia il senso di ottenere un simile titolo non spendibile “per dimostrare lo stato legittimo in occasione di una successiva pratica edilizia ovvero in occasione di trasferimento della proprietà dell’immobile”, dal momento che la sanatoria, nella quasi totalità dei casi, viene richiesta esattamente per quei motivi.

Post dell'arch. Stefano Anzanello - Funzionario comunale

2 replies
  1. Anonimo says:

    Scusate- e in mezzo che succede? tra 516 e 5.164- mi pare logico applicare il rapporto tra il valore venale del fabbricato e il suo aumento, e di quella percentuale fare la proporzione tra i 516 e i 5.164 – esempio: aumento del 20%- differenza tra 5.164-516 e si trova 4.648 e su questo applicare il 20%- per cui si paga 516+930= euro 1.446

    Io direi che era meglio applicare l’abrogata legge regionale n. 50/2019 art, 2

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Scusate- e in mezzo che succede? tra 516 e 5.164- mi pare logico applicare il rapporto tra il valore venale del fabbricato e il suo aumento, e di quella percentuale fare la proporzione tra i 516 e i 5.164 – esempio: aumento del 20%- differenza tra 5.164-516 e si trova 4.648 e su questo applicare il 20%- per cui si paga 516+930= euro 1.446

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC