Salva casa: sulla determinazione dell’oblazione ex art. 36 bis, commi 5 e 5-bis, DPR 380/2001
Sulla entità dell’oblazione, in particolare nel caso di SCIA, le linee guida rimandano alle “prassi applicative già in uso” per il calcolo della sanzione prevista dal previgente art. 37.
Probabilmente il Ministero si è accorto che la norma è scritta molto male e che l’intento era forse quello di riproporre il meccanismo sanzionatorio precedente (pur con diversi limiti inferiori e superiori), ma l’interpretazione che dà del nuovo art. 36 bis è del tutto opinabile, in quanto il tenore letterale della norma è ora ben diverso.
Mentre prima la sanzione era stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento del valore venale ottenuto con l’intervento abusivo, quindi era legittimo stabilirla in percentuale rispetto al plusvalore stabilito dall’Agenzia del Territorio, ora la norma dice letteralmente che l’oblazione è pari al doppio dell’aumento del valore venale. E’ vero, il responsabile del procedimento la deve determinare, ma può farlo solo all’interno di un minimo e un massimo, non (come invece dicono le linee guida) in una percentuale del plusvalore determinato dell’agenzia del territorio (o meglio, del doppio di questo valore).
Non avrebbe alcun senso stabilire il doppio di qualcosa se poi il responsabile del procedimento ne dovesse applicare una percentuale a piacere: sarebbe uguale stabilire una percentuale doppia dell’aumento di valore non raddoppiato.
Pertanto, l’unica interpretazione coerente con la norma è, a mio avviso, la seguente: i margini di manovra per il responsabile del procedimento sono dati dal minimo e dal massimo, in relazione alla conformità o meno dell’abuso alle norme vigenti al momento della sua esecuzione: in pratica, una volta che l’Agenzia del Territorio stabilisce l’aumento di valore, il responsabile del procedimento non può che determinare la sanzione in questo modo:
- a) se sussiste la doppia conformità:
doppio del valore inferiore a € 516 = oblazione € 516
doppio del valore compreso tra € 516 e € 5.160 = oblazione pari a quanto stabilito dall’A.T.
doppio del valore superiore a € 5.160 = oblazione € 5.160
- b) se non sussiste la doppia conformità:
doppio del valore inferiore a € 1.032 = oblazione € 1.032
doppio del valore compreso tra € 1.032 e € 10.320 = oblazione pari a quanto stabilito dall’A.T.
doppio del valore superiore a € 10.320 = oblazione € 10.320
Quanto all’ipotesi del pagamento in due fasi (prima il minimo edittale e poi, una volta stabilita l’intera sanzione, il conguaglio) e la conseguente formazione del titolo “valido ma non efficace”, viene da chiedersi quale sia il senso di ottenere un simile titolo non spendibile “per dimostrare lo stato legittimo in occasione di una successiva pratica edilizia ovvero in occasione di trasferimento della proprietà dell’immobile”, dal momento che la sanatoria, nella quasi totalità dei casi, viene richiesta esattamente per quei motivi.
Post dell'arch. Stefano Anzanello - Funzionario comunale
Scusate- e in mezzo che succede? tra 516 e 5.164- mi pare logico applicare il rapporto tra il valore venale del fabbricato e il suo aumento, e di quella percentuale fare la proporzione tra i 516 e i 5.164 – esempio: aumento del 20%- differenza tra 5.164-516 e si trova 4.648 e su questo applicare il 20%- per cui si paga 516+930= euro 1.446
Io direi che era meglio applicare l’abrogata legge regionale n. 50/2019 art, 2
Scusate- e in mezzo che succede? tra 516 e 5.164- mi pare logico applicare il rapporto tra il valore venale del fabbricato e il suo aumento, e di quella percentuale fare la proporzione tra i 516 e i 5.164 – esempio: aumento del 20%- differenza tra 5.164-516 e si trova 4.648 e su questo applicare il 20%- per cui si paga 516+930= euro 1.446
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